E’ stata firmata il 18 settembre scorso la Direttiva del Ministro
Maurizio Sacconi in materia di
servizi ispettivi e
attività di vigilanza (ex art. 2, comma 2, decreto legislativo
n. 124 del 2004).
Il testo è in corso di registrazione presso gli organi di controllo
e prendendo spunto dal radicale mutamento delle attività ispettive
e di vigilanza a seguito dell’eliminazione dei libri paga e
matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a
far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro
(articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),
intende rilanciare la
filosofia preventiva e promozionale di
cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 contenente
misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di
vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma
dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
La nuova direttiva richiama la
centralità di una visione delle
attività di vigilanza attenta alla qualità ed efficacia della
azione ispettiva. Azione che deve essere diretta essenzialmente a
prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità
sostanziale abbandonando, per contro, ogni residua impostazione
di carattere puramente formale e burocratico.
Nella direttiva sono contenuti i seguenti capitoli:
- Programmazione
- Richieste di intervento e conciliazione monocratica
- Accesso ispettivo e verbalizzazione
- Modalità di accertamento (verifiche sui rapporti di lavoro
flessibile, vigilanza sulle categorie svantaggiate e lavori
occasionali accessori, vigilanza per la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro)
- Diffida accertativi
- Sussidi e indennità pubbliche
- Prevenzione, promozione e trasparenza della azione
ispettiva
Nella direttiva viene precisato che il personale ispettivo e di
vigilanza non può trascurare, nello svolgimento dei propri compiti
istituzionali, i profili legati alla attività di verifica e
ispezione in senso stretto, ma neppure quelli, altrettanto
fondamentali nell’impianto del decreto legislativo n. 124 del 2004,
di prevenzione, promozione e informazione che a esso sono stati
affidati dalla legge.
Ovviamente, il conseguimento dell’obiettivo prefisso dipenderà non
soltanto dalla competenza tecnica e dalla professionalità degli
ispettori nell’applicare fedelmente leggi e regolamenti, secondo le
linee guida e gli indirizzi forniti dal livello centrale ma anche
dalla capacità di interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo
istituzionale dell’ispettore. Il tutto in una logica di servizio e
non di mero esercizio di potere, secondo parametri di correttezza,
trasparenza e uniformità sull’intero territorio nazionale, che
potranno utilmente essere esaltati in funzione della esperienza,
della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo
ispettore.
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