Sanzioni amministrative e modifiche normative alla luce della legge
24 dicembre 2007 n. 247 (Protocollo Welfare) e della sentenza della
Corte costituzionale n. 130 del 14 maggio 2008. Questo e molto di
più è quanto trattato dalla circolare 56/E dello scorso 24
settembre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è dovuta
intervenire in merito alla nuova disciplina per contrastare il
lavoro nero alla luce delle novità normative e degli interventi
della Consulta, e che sostituisce integralmente la circolare n.
35/E del 30 maggio 2007 recante
Sanzioni amministrative per
l'utilizzo di lavoratori irregolari - Articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
La circolare articola il suo intervento partendo innanzitutto da
una disamina delle principali modifiche normative intercorse negli
ultimi anni, partendo dalle rilevanti modifiche alla disciplina
delle sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
inserite all'interno del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 dalla
legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e alla luce sentenza
della Corte costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005.
L'articolo 36-bis, comma 7, lettera b) inserito nel dl 223/2006 ha
la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative, che se
conseguenti a violazioni constatate fino all'11 agosto 2006 è
attribuita all'Agenzia delle entrate, mentre per violazioni dal 12
agosto 2006 in poi l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni
è la Direzione provinciale del lavoro.
Secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'art. 36-bis, comma 7
inserito nel dl 223/2006, la sanzione per l'utilizzo di lavoro
irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro
calcolato per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data
di constatazione della violazione, ma è quantificata in una somma
che varia
da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. Interessante è il paragrafo della circolare che
prende in esame l'applicabilità del
principio del favor rei,
secondo il quale se la legge in vigore al momento in cui è stata
commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni
di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il
provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
A tal proposito l'Agenzia ha distinto tre casi diversi con
riferimento alle violazioni constatate in data anteriore al 12
agosto 2006:
- la sanzione non è stata ancora irrogata;
- la sanzione è stata irrogata, ma il provvedimento non è ancora
divenuto definitivo;
- la sanzione è stata irrogata con provvedimento divenuto
definitivo.
Nel primo caso va irrogata la sanzione più mite; nel secondo la
misura della sanzione va ridotta in conformità alla previsione più
favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente
già pagato in eccedenza; nel terzo caso la sanzione irrogata
secondo la previsione meno favorevole rimane dovuta.
Ma il relazione al principio del favor rei, la circolare ricorda la
sentenza della Corte di cassazione n. 9217 del 9 aprile 2008 che ha
affermato che
"le più favorevoli norme sanzionatorie
sopravvenute devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni
stato e grado del giudizio e, quindi, pure in sede di legittimità,
atteso che, nella valutazione del legislatore, in ogni altro caso,
la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del
favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle
ordinarie regole in tema d'impugnazione".
Ma, come sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione,
l'applicabilità, anche d'ufficio, del principio del favor rei
"non esclude il dovere della parte di allegare e, se
necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o
eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la
concreta applicazione di dette norme, non potendo il giudice
introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto
diversi da quelli allegati e provati dalle parti".
Infine, è interessante sottolineare la sentenza della Corte
costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005 che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del Dl
12/2002 nella parte in cui esclude la possibilità di provare che il
rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente all'1
gennaio dell'anno di constatazione della violazione. Ciò comporta
la necessità di verificare, ai fini della corretta gestione del
contenzioso pendente in materia, che i soggetti interessati abbiano
dedotto circostanze idonee a dimostrare il reale periodo di
utilizzo dei lavoratori irregolari.
© Riproduzione riservata