Alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati è iniziato
l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge sui
principi fondamentali per il governo del territorio (DDL 329/C,
primo firmatario l'On. Raffaella Mariani del Gruppo parlamentare PD
e DDL 438/C, primo firmatario l'On. Maurizio Enzo Lupi del Gruppo
parlamentare PdL - Relatore l'On. Franco Stradella del Gruppo
parlamentare PdL).
In particolare il DDL 438/C riproduce, con alcuni aggiornamenti, il
contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera dei
Deputati nella XIV Legislatura (DDL 3860/C ed abbinati) ed il cui
esame non era stato portato a termine dall'altro ramo del
Parlamento.
I provvedimenti legislativi nell'intento di realizzare una
revisione generale dei valori e degli strumenti giuridici per il
governo del territorio alla luce dell'articolo 117 Cost., così come
riformulato dalla Legge Costituzionale n. 3/01 di riforma del
Titolo V della Costituzione, definiscono il governo del territorio,
i relativi principi fondamentali ed investono un ambito più ampio
che comprende, tra l'altro, l'urbanistica, l'edilizia, la tutela
del patrimonio ambientale e culturale e la fiscalità urbanistica e
immobiliare.
Entrambe le proposte di legge nell'individuare le funzioni dei
soggetti istituzionali in materia di governo del territorio
prevedono che allo Stato è demandato il compito di predisporre
politiche generali e di settore concernenti la tutela e la
valorizzazione dell'ambiente, l'assetto del territorio, la
promozione dello sviluppo economico-sociale e il rinnovo
urbano.
Secondo il DDL 438/C per governo del territorio si intende
l'insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di
programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi,
nonché di vigilanza e di controllo, dirette a perseguire la tutela
e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle
trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi
di sviluppo del territorio.
Il governo del territorio comprende, altresì, l'urbanistica,
l'edilizia, l'insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del
suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la
cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali
materie. Entrambi i disegni di legge
Con riferimento alla definizione del DDL 329/C, il governo del
territorio consiste nell'insieme coordinato delle attività
(conoscitive, valutative...) già individuate dal DDL 438/C , in
relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile determinati dalle
autorità pubbliche, allo scopo di perseguire: la tutela e la
valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico
e del territorio rurale; l'utilizzo sostenibile delle risorse non
rinnovabili e la tutela della biodiversità; la riduzione del
consumo di suolo non urbanizzato; il rapporto coerente tra
localizzazione delle funzioni, sistema della mobilità e
infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle
risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e
privati.
Lo stesso provvedimento oltre a disciplinare l'esigenza del
coordinamento del governo del territorio con la tutela e la
valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e paesaggistici e
dell'ambiente, prevede il coordinamento della disciplina del
governo del territorio con la programmazione economica e con la
pianificazione delle infrastrutture della mobilità attraverso il
Documento nazionale di programmazione del territorio.
Tra i principi fondamentali del governo del territorio rientra, in
particolare, il principio di pianificazione. Al riguardo, secondo
il DDL 329/C il processo di pianificazione è svolto nel rispetto
dei principi di sostenibilità, tutela e sicurezza, sussidiarietà e
adeguatezza, trasparenza e democrazia, equità e legalità del
territorio.
Il DDL 438/C a sua volta, precisa, che i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza guidano la ripartizione delle
competenze (in materia di governo del territorio) tra i vari
soggetti pubblici e i rapporti tra questi e i cittadini, secondo i
criteri della responsabilità e della tutela dell'affidamento, fatti
salvi i poteri sostitutivi previsti dalla legge.
Relativamente ai soggetti istituzionali della pianificazione
quest'ultima proposta di legge stabilisce che il comune è l'ente
preposto alla pianificazione urbanistica ed è il soggetto primario
delle funzioni di governo del territorio, mentre le Regioni
individuano gli ambiti territoriali e i contenuti della
pianificazione del territorio. Inoltre, il piano urbanistico è lo
strumento di disciplina complessiva del territorio comunale e deve
includere e coordinare le disposizioni, i piani di settore o
territoriali concernenti il territorio medesimo. È tenuto a
recepire, altresì, le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani
paesaggistici e quelli dettati dalle normative statali in materia
di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
La stesso DDL 438/C definisce le dotazioni territoriali che il
piano urbanistico deve comprendere e disciplina la predisposizione,
l'approvazione e l'attuazione dello stesso.
Rispetto alla stessa pianificazione, l'altro provvedimento
legislativo (DDL 239/C) prevede, tra l'altro, che i comuni sono
titolari delle funzioni amministrative relative al governo del
territorio, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e
assicurano l'esercizio della pianificazione urbanistica e della
regolamentazione edilizia attraverso il piano di governo del
territorio e gli atti normativi ad esso connessi.
Viene altresì disciplinata la perequazione urbanistica ed entrambe
le proposte di legge ritengono che la stessa costituisca una
modalità di attuazione del piano urbanistico consistente, secondo
il DDL 438/C, nell' attribuzione di diritti edificatori alle
proprietà immobiliari ricomprese in determinati ambiti
territoriali, in percentuale dell'estensione o del valore di esse e
indipendentemente dalla specifica destinazione d'uso. Secondo la
disciplina dettata dal DDL 329/C, la perequazione urbanistica è
finalizzata a garantire l'equità di trattamento tra le proprietà
coinvolte negli strumenti di governo del territorio attraverso la
ripartizione, secondo criteri determinati, delle previsioni
edificatorie e dei conseguenti oneri per le proprietà immobiliari
ricadenti in ogni ambito oggetto di trasformazione urbanistica.
I provvedimenti disciplinano, inoltre, l'attività edilizia. In
particolare, il DDL 329/C stabilisce che la stessa costituisce
parte integrante del processo di trasformazione e di sviluppo del
territorio e che, tra l'altro, la realizzazione delle opere e degli
interventi edilizi è soggetta alla verifica di sussistenza delle
condizioni di sicurezza statica e sismica, tecnologica e
impiantistica, di salubrità, di risparmio energetico degli edifici
e degli impianti, nonché di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche. Il DDL 438/C, a tale riguardo, prevede
che le Regioni individuano le attività non soggette a titolo
abilitativo e quelle rispetto alle quali l'interessato ha la
facoltà di presentare la denuncia di inizio attività in luogo della
domanda di permesso di costruire, nonché che le stesse Regioni
definiscono la disciplina onerosa del permesso di costruire,
inclusi i casi di esenzione dal pagamento del contributo di
costruzione per il perseguimento di finalità sociali, economiche ed
urbanistiche.
Con altra norma vengono dettate disposizioni in materia di
fiscalità urbanistica ed immobiliare.
Entrambi i provvedimenti conferiscono, infatti, delega al Governo
per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti a
riordinare il regime fiscale per gli interventi in materia
urbanistica , nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore
della stessa legge.
Il disegno di legge della maggioranza prevede, altresì, tra i
principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega la
concessione di agevolazioni in forma di credito di imposta sul
valore aggiunto e delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, con riferimento ai trasferimenti di immobili e dei
diritti edificatori per l'attuazione del piano urbanistico, nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di imposta sul
valore aggiunto.
L'altro provvedimento, a tale proposito, stabilisce che i decreti
legislativi sono diretti al riordino e all'armonizzazione del
regime fiscale urbanistico e immobiliare, attraverso forme di
perequazione o di compensazione territoriale a carattere
intercomunale, nonché all'incentivazione di interventi di
rigenerazione urbana per il miglioramento qualitativo e
prestazionale degli edifici e dei relativi tessuti edilizi, con
particolare riguardo al risparmio energetico.
La Commissione, a conclusione del dibattito di carattere generale,
ha istituito un Comitato ristretto nel cui ambito avranno luogo
apposite audizioni informali dei soggetti interessati e verrà
avviato un lavoro di sintesi delle proposte di legge all'esame. Al
termine dei lavori del suddetto Comitato verrà proposto un testo
unificato sulla cui base proseguirà l'iter parlamentare in
Commissione.
Fonte: ANCE
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