Dopo la firma del Presidente della Repubblica sul decreto
legislativo con cui il Governo ha introdotto modifiche al codice
dei beni culturali (Dlgs 42/2004) in materia di restauro, il
provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Con il DLGS 42/2004, alle scuole di alta formazione vengono
affiancati i "centri, anche a carattere interregionale, dotati di
personalità giuridica", nati da accordi fra ministero e Regioni,
"anche con il concorso delle università e di altri soggetti
pubblici e privati".
Tra l’altro sono stati modificati:
- l’articolo 29, che definisce la qualifica di restauratore e le
modalità per ottenerla;
- ’articolo 182, che detta le norme transitorie.
Con il nuovo articolo 29 viene stabilito che l’esame finale nelle
scuole di alta formazione (l’Istituto centrale del restauro,
l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto centrale per la patologia
del libro) abbia "valore di esame di Stato" e che "il titolo
accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame" sia
"equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale".
Con l’articolo 182 vengono dettate norme transitorie e nello stesso
vengono elencati i soggetti che possono, in via transitoria,
acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali precisando
che, oltre a coloro che hanno acquisito il diploma presso scuole di
restauro statale, sono ammessi coloro che abbiano svolto per almeno
otto anni attività di restauro "direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione
tecnica dell`intervento, con regolare esecuzione certificata
dall’autorità preposta alla tutela dei beni" o dagli istituti
centrali di restauro.
Possono, altresì, acquisire l a qualifica di restauratore di beni
culturali anche coloro che hanno ottenuto un diploma biennale
presso una scuola di restauro statale o regionale e abbiano svolto
attività di restauro per almeno due anni.
Peraltro, possono accedere alla qualifica di restauratore,
attraverso il superamento di una prova di idoneità, altre
categorie, fra cui anche chi ha svolto un’attività di restauro per
almeno quattro anni.
Con l’articolo 182 vengono, altresì, definite le modalità per
ottenere la qualifica di collaboratore restauratore.
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