Sulla Gazzetta ufficiale n. 228 di ieri 29 settembre è stata
pubblicata la
deliberazione 10 settembre 2008
dell’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture recante “Regolamento concernente l’accesso
ai documenti formati e detenuti stabilmente dall’Autorità”.
Il regolamento è composto da
10 articoli e da 2 allegati che
contengono gli schemi dell’istanza di accesso ai documenti
amministrativi rispettivamente come richiesta di visione e come
richiesta di copia.
Nell’
articolo 2 del regolamento viene precisato che “La
richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è richiesto l'accesso.”.
Agli
articoli 3, 4 e 5 sono elencati i documenti esclusi
dall’accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi
ed imprese, i documenti amministrativi esclusi dall’accesso per
motivi di ordine e di sicurezza pubblica ed i documenti esclusi
dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità,
nonché di tutela delle relazioni internazionali; l’articolo 6,
contiene i motivi del differimento dell’accesso ai documenti
amministrativi.
Per quanto concerne le modalità della richiesta di accesso,
nell’
articolo 7 viene precisato che l'accesso si esercita
mediante apposita istanza motivata, indirizzata all'ufficio
competente, utilizzando i moduli allegati al regolamento stesso e
viene dettagliatamente descritto l’iter successivo alla richiesta
stessa.
In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente
vengono indicati l'ufficio presso cui, entro un periodo di tempo
non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui
incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia
dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la
consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere
esercitare concretamente il diritto di accesso.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché ai
diritti di ricerca e di visura così come determinati dall'Autorità.
Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate.
Viene, altresì, precisato che in presenza del dirigente
l'interessato può prendere appunti e trascrivere, in tutto o in
parte, sotto la personale responsabilità, il contenuto dei
documenti visionati di cui si dovrà dare atto in apposto verbale
sottoscritto oltre che dal dirigente anche dal richiedente
l'accesso
Il regolamento oggetto della presente new sostituisce quello
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239, del 12 ottobre 2000, e
successive modifiche ed integrazioni.
© Riproduzione riservata