Il TAR Campania, con sentenza n. 2481 del 28 febbraio 2006, ha
affermato che un ordine di demolizione emanato da un Comune prima
della conclusione del procedimento attivato per il condono della
costruzione deve essere ritenuto illegittimo.
Il ricorso all’ordine di demolizione era stato presentato da un
privato che aveva realizzato, in un fondo di sua proprietà un
fabbricato con pertinenze oggetto di domande di condono
edilizio.
Il Comune, senza essersi pronunciato sulle istanze di condono,
emetteva l’ordine di demolizione impugnato nel quale- dando atto
della avvenuta presentazione delle istanze e della non recente
realizzazione delle opere stesse, emetteva ordine di demolizione
limitatamente alle opere non oggetto di condono edilizio, non
meglio specificate.
In particolare, i giudici hanno precisato che l’avvenuta
presentazione della domanda di condono edilizio comporta l’obbligo
per l’amministrazione di pronunciarsi sulla stessa prima di dare
ulteriore corso al procedimento repressivo, tant’è che a norma
degli articoli 38 e 44 della legge 47/1985, richiamati dal DL
269/2003, si verifica la sospensione dei procedimenti
amministrativi sanzionatori: in particolare l’art. 44 della legge
47/85 comporta la sospensione dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, sino alla scadenza
del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione
della domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio.
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