Sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta ufficiale n. 231 di
ieri 2 ottobre è stato pubblicato il
decreto legislativo 11
settembre 2008, n. 152 recante “Ulteriori disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge
18 aprile 2005, n. 62.”.
Ricordiamo che il decreto legislativo in argomento è l’ultimo
possibile con la delega prevista dell’articolo 25 della legge
n.62/2005 e qualsiasi altra modifica potrà essere effettuata
soltanto con una legge ordinaria o un decreto-legge.
Il decreto legislativo n. 152/2008 (già ampiamente anticipato in
nostre precedenti news) che entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 17 ottobre
prossimo, consta di tre articoli che contengono:
- le disposizioni di adeguamento comunitario;
- le disposizioni di coordinamento;
- la norma finanziaria.
L’articolo 1 contiene di fatto tutte quelle modifiche necessarie ad
adeguare il codice stesso alle norme europee al fine di rispondere
alla procedura di infrazione n. 2007/2309, e la nota di
costituzione in mora inviata l’1 febbraio 2008 dalla Commissione
delle Comunità europee alla rappresentanza permanente dell'Italia
presso l'Unione europea.
L’articolo 2, invece, riporta tutti quegli adeguamenti del codice
stesso resisi necessario per correggere alcuni errori formali ma,
anche alcune norme.
Ricordiamo, anche, che il decreto legislativo oggetto della
presente news è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei
ministri dell’1 agosto scorso dopo che per lo stesso era stato
acquisto il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di
Stato e delle competenti commissioni della Camera e del Senato.
Riproponiamo, qui di seguito, alcune importanti modifiche al codice
contenute nel decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.
Finanza di progetto
La disciplina sulla finanza di progetto viene completamente
riformata con una nuova formulazione dell’art. 153 che con
l’articolo 1, comma 1, lettera ee) del terzo decreto correttivo
viene completamente sostituito. Con la nuova formulazione Sscompare
il vincolo alla gara unica, ipotizzata nella prima bozza del
decreto e le stazioni appaltanti potranno optare per una delle due
seguenti procedure:
- una doppia gara nella quale la prima procedura è finalizzata ad
individuare il promotore e ad attribuire il diritto di prelazione,
la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di
gara la proposta del promotore;
- una gara unica semplificata, senza alcun diritto di prelazione,
su uno studio di fattibilità dell'amministrazione per individuare
il promotore per interventi previsti negli elenchi annuali. I
concorrenti dovranno presentare offerte corredate da progetto
preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario e
caratteristiche del servizio e gestione. Il promotore prescelto
sarà tenuto, se necessario, a modificare il progetto; in caso di
rifiuto, le amministrazioni interpelleranno gli altri concorrenti
procedendo a scorrere la graduatoria.
Locazione finanziaria
Nella norme relative alla locazione finanziaria contenute
nell’articolo 160-bis, il comma 1 viene modificato dall’articolo 2,
comma 1, lettera nn) del terzo decreto correttivo e viene precisato
che il contratto di locazione finanziaria “costituisce appalto
pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere
meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto
medesimo”.
Vengono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter e 4-quater con cui viene
precisato che:
- il soggetto finanziatore che stipula un contratto di locazione
finanziaria dovrà dimostrare alla stazione appaltante che dispone,
se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in
associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi
necessari ad eseguire l'appalto;
- a base di gara viene posto un progetto preliminare;
- all’opera, pur essendo considerata formalmente privata (finché
l'amministrazione non esercita il diritto di opzione), è esteso il
regime pubblicistico (essendo comunque realizzata per la
soddisfazione di un interesse pubblico) ai fini urbanistici,
espropriativi ed edilizi.
Appalto integrato
Per l'appalto integrato viene confermato, fino all'entrata in
vigore del nuovoRegolamento, il regime limitativo della Legge
Merloni.
Consorzi stabili
Con la modifica dell’articolo 36, comma 5 del codice dei contratti
introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del terzo
correttivo, i consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta
per quali consorziati il consorzio concorre e solo per questi
ultimi vi sarà il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; qualora, tuttavia, le stazioni appaltanti
faranno ricorso della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9
(esclusione automatica delle offerte anomale), il divieto sarà
esteso a tutti i consorziati.
La stessa disciplina riguarderà i consorzi fra società cooperative
ed artigiani.
Aste elettroniche
Con la modifica del comma 13 dell’articolo 85 effettuata con
l’articolo 2, comma 1, lettera q) del terzo correttivo il ricorso
alle aste elettroniche viene esteso anche ai lavori.
Licitazione privata semplificata
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera cc)
del terzo decreto correttivo all’articolo 123, comma 1 del codice
dei contratti, Il ricorso alla licitazione privata semplificata
viene esteso fino ad 1 milione di euro.
Lavori in economia
Con la modifica dell’articolo 125, comma 6, lettera b) effettuata
dall’articolo 2, comma 1, lettera dd) del terzo decreto correttivo,
anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l'affidamento in
economia fino a 200.000 euro.
Offerte anomale
Con la modifica dell’articolo 122, comma 9 del codice dei
contratti, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del
terzo decreto correttivo, in riferimento alla valutazione delle
offerte anomale, è stata ammessa la possibilità di ricorrere al
meccanismo dell'esclusione automatica solo per i lavori di importo
non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte
sia non inferiore a dieci.
Offerta economicamente più vantaggiosa
L’articolo 1, comma 1, lettera u) del terzo correttivo modifica
l’articolo 83, comma 4 del codice dei contratti ed in riferimento
al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene
eliminata la possibilità di definizione dei criteri motivazionali
per l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione prima
dell'apertura delle offerte; ciò dovrebbe presupporre che i criteri
vanno necessariamente previsti nel bando di gara.
Subappalto
Con l’articolo 1, comma 1, lettera h) del terzo decreto correttivo
viene sostituito l’articolo 37, comma 11 del codice dei contratti e
relativamente al subappalto delle opere specializzate viene fissato
il limite del 30% di subappaltabilità senza alcuna limitazione per
il limite di ribasso.
Viene, altresì, confermata la disposizione che prevede il pagamento
diretto della stazione appaltante al subappaltatore attraverso
l'applicazione dell'art. 118, comma 3 con il quale si dispone che
gli affidatari comunichino alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore, specificando relativo
importo e proposta di pagamento.
Opere di urbanizzazione
Con l’articolo 1, comma 1, lettera f) del terzo decreto correttivo
viene sostituita la lettera g) del comma 1 dell’articolo 32 del
Codice dei contratti ed in riferimento alle opere di urbanizzazione
scompare la prelazione e viene prevista la possibilità per
l'Amministrazione, relativamente alle opere sopra soglia, di
prevedere che il titolare del permesso di costruire (in sede di
richiesta del permesso stesso) presenti un progetto preliminare
delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo; sulla
base del progetto presentato sarà indetta una gara di appalto
integrato. Per le opere sotto soglia l'affidamento sarà determinato
con procedura negoziata fra almeno cinque offerenti.
Prezzo chiuso ed aumento dei materiali da costruzione
Sempre nell’articolo 133 vengono introdotti i commi 3.bis e 6.bis
con cui viene precisato che:
- ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso, che scatta qualora
la differenza tra tasso di inflazione reale e programmata sia
superiore al 2 per cento, le richieste di adeguamento dovranno
essere presentate entro 60 giorni dal decreto che segnala gli
eventuali scostamenti dell'inflazione;
- nel caso di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione,
l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 133
del Codice dei contratti, dovrà essere presentata entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del relativo
decreto ministeriale.
Adeguamento prezzi
Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 133 viene precisato
che il bando di gara potrà individuare i materiali da costruzione
per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili,
prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, previa
presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento
comprovanti il loro acquisto e previa accettazione dei materiali da
parte del direttore dei lavori.
Tale pagamento sarà tuttavia subordinato alla costituzione di una
garanzia fideiussoria (il cui importo sarà gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori), all'effettivo inizio
dei lavori ed al rispetto del cronoprogramma.
Congruità della mano d’opera
Con l’articolo 2, comma 1, lettera aa) del terzo decreto correttivo
viene introdotto nell’articolo 118 il comma 6-bis con cui viene
precisato che fra le misure atte a fronteggiare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare è introdotta la verifica della
congruità della mano d'opera.
Per il settore dei lavori tale verifica sarà svolta dalla Cassa
Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del CCNL comparativamente più rappresentative ed
il Ministero del Lavoro.
Qualificazione
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera vv), è
stata confermata, con il limite temporale fissato al 31 dicembre
2010, la possibilità di prendere in esame i migliori cinque anni
del decennio per la dimostrazione del requisito della cifra
d'affari realizzata con lavori, dell'adeguata dotazione di
attrezzature tecniche e dell'organico medio annuo.
Per la dimostrazione relativa all'esecuzione dei lavori nelle
singole categorie e per i "lavori di punta" il periodo
documentabile è quello dell'intero decennio antecedente la
qualificazione.
Il Ministero, intanto, sta procedendo a rivedere il testo del
Regolamento a suo tempo non ammesso al visto della Corte dei Conti
sulla base delle indicazioni contenute nel terzo decreto correttivo
con la precisazione che sul nuovo testo del Regolamento, prima
della definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri, dovranno
esprimere il proprio parere il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio di Stato, la Conferenza Stato Regioni, le
Commissioni parlamentari.
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