Il TAR Campania con sentenza n. 3177 del 24 marzo 2006 ha affermato
che in un concorso di progettazione, il progetto offerto deve
essere anonimo non soltanto se presentato su supporto cartaceo
anche su eventuale supporto digitale ed in questo caso devono
essere anonimi tutti i file in qualsiasi formato siano presentati e
vi deve essere la possibilità di risalire, attraverso indicazioni
contenute nel file, al concorrente.
La sentenza del Tar si riferisce ad un concorso di progettazione in
cui la commissione giudicatrice, esaminando la documentazione
presentata dai partecipanti al concorso, aveva escluso tutti i
concorrenti poiché aveva riscontrato che la documentazione su
supporto digitale allegata a ciascun progetto conteneva uno o più
file dai quali era possibile risalire al candidato.
La possibilità di risalire al candidato contrastava con l’articolo
17 del disciplinare in cui era stabilito, espressamente, che la
partecipazione alla seconda fase del concorso di progettazione
doveva avvenire in forma rigorosamente anonima.
Alcuni partecipanti avevano presentato ricorso al Tar di Napoli ma
lo stesso ha rigettato il ricorso dichiarando legittimo l’operato
della stazione appaltante ritenendo corretta l’esclusione in
ragione della violazione del disciplinare precisando che, per
altro, la soluzione organizzativa prescelta dalla stazione
appaltante si rivelava aderente alla normativa di settore, atteso
che l'art. 26, undicesimo comma, del DLGS. n. 157/995 espressamente
stabilisce, proprio in riferimento ai concorsi di progettazione,
che "la Commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e
nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in
modo anonimo".
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