L'imposta di bollo è dovuta anche sulle quietanze relative ai
mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa
dello Stato, emessi a favore dei contribuenti minimi, sempre che la
somma da corrispondere sia superiore ad euro 77,47. Questo in
sintesi il contenuto della risoluzione 365/E dello scorso 3
ottobre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta
nuovamente sul tema dei regime fiscale semplificato e dei
contribuenti minimi, in risposta a due quesiti posti dal ministero
della Giustizia, che hanno per oggetto le modalità di applicazione
dell'articolo 13 della tariffa, allegata al Dpr 642/1972, su
pagamenti riguardanti prestazioni esenti da Iva e per le quali sono
state rilasciate fatture già sottoposte all'imposta di 1,81
euro.
L'articolo in questione prevede il pagamento dell'imposta di bollo
nella misura di Euro 1,81 per ogni esemplare per le
"… ricevute
e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a
liberazione totale o parziale di una obbligazione
pecuniaria".
Con particolare riferimento alle quietanze, lo stesso articolo 13
prevede per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia
del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato,
l'imposta di
bollo è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli
stessi.
Inoltre, la nota 2 posta in calce all'articolo 13 prevede che
l'imposta non è dovuta nei seguenti casi:
- quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47);
- per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti gia
assoggettati all'imposta di bollo o esenti".
Fatte queste opportune precisazione di carattere normativo,
l'Agenzia ha fatto presente che nel caso dei contribuenti minimi,
il dubbio è sorto proprio in relazione al secondo punto della
precedente nota 2, in quanto il regime semplificato introdotto
dalla Finanziaria 2008 consente di non addebitare l'Iva a titolo di
rivalsa, ma esige, al contempo, il pagamento dell'imposta di bollo
sulle fatture emesse.
Ciò premesso, l'Agenzia ha richiamato in causa la Circolare n. 46
del 28 luglio 1983, del Ministero delle Finanze, d'intesa con il
Ministero del Tesoro, nella quale è stato precisato, tra l'altro,
che quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, è dovuta,
in ogni caso, l'imposta di bollo sulla quietanza.
L'imposta di bollo deve, dunque, essere in ogni caso assolta per le
quietanze relative a pagamenti disposti con titoli di spesa,
documenti di natura completamente diversa da quelli emessi dai
professionisti per le loro prestazioni e sui quali è stato versato
il tributo di 1,81 euro, anche se dovuti a contribuenti che
aderiscono al regime semplificato, e la somma deve essere
trattenuta in modo virtuale secondo le modalità previste dalla
norma.
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