La richiesta per usufruire delle agevolazioni prima casa può essere
effettuata anche successivamente l'atto di trasferimento
dell'immobile, con dichiarazione autenticata nelle firme, da
autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento
giudiziario, nelle more della registrazione del decreto di
trasferimento.
Questo in sintesi il contenuto della risoluzione 370/E dello scorso
3 ottobre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta
in merito alla possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta
di registro nell'ipotesi in cui l'
agevolazione prima casa
non sia stata invocata nell'atto di trasferimento.
L'Agenzia ha, innanzitutto, ripreso quanto stabilito dalla nota
II-bis, posta in calce all'art. 1 della tariffa parte prima del DPR
26 aprile 1986, n. 131, ammettendo il riconoscimento
dell'agevolazione prima casa al possesso dei seguenti requisiti, il
cui possesso deve essere attestato dall'acquirente mediante il
rilascio di apposita dichiarazione nell'atto di trasferimento
dell'immobile:
- che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la
propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente
svolge la propria attività (…). La dichiarazione di voler stabilire
la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve
essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di
acquisto;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da
acquistare;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di
abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni di cui al presente articolo (…).
Ciò premesso, l'Agenzia ha fatto presente che nell'ipotesi in cui
quest'ultima dichiarazione non venga resa nell'atto di
trasferimento dell'immobile, questa può essere ugualmente efficace
qualora sia resa in un atto che, integrando l'originario atto di
compravendita, lo perfezioni.
Ma, come previsto dalla Suprema corte (Corte di Cassazione n. 21379
del 2006), il termine finale entro il quale il destinatario
dell'agevolazione può far valere il suo diritto a chiedere
l'applicazione dell'agevolazione tributaria sull'acquisto della
prima casa, è costituito dalla registrazione dell'atto davanti
all'Amministrazione fiscale.
In definitiva, la dichiarazione riguardante il possesso dei
requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione prima casa può
essere resa nelle more della registrazione del decreto di
trasferimento. In mancanza di detto adempimento nel termine sopra
indicato, non è possibile ottenere il rimborso della maggiore
imposta versata.
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