Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n.
163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008,
n. 152 pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta
ufficiale n. 231 del 2 ottobre scorso contiene, all’articolo 1,
comma 1, lettera bb2),
alcune modifiche all’articolo 122, comma
9 recante l’esclusione automatica dalla gare delle offerete
anomale
Nella precedente stesura, quando il criterio di aggiudicazione era
quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, per i
contratti di lavori pubblici sotto soglia poteva prevedere nel
bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del codice
stesso con la precisazione che tale istituto non era esercitatile
con un numero delle offerte ammesse inferiore a cinque.
Con le modifiche introdotte dal terzo correttivo al comma 9
dell’articolo 122 viene inserito un limite di importo pari ad 1
milione di euro per l’esercizio della facoltà per le
amministrazioni, di prevedere nel bando l’esclusione automatica
delle offerte anomale con la precisazione che tale facoltà non è,
ora, esercitatile con un numero di offerte ammesse inferiore a
10.
In definitiva, a partire dal 17 ottobre prossimo (data di entrata
in vigore del D.Lgs. n. 152/2008) in tutti i bandi di gara, le
amministrazioni appaltanti, per i lavori al di sotto di 1 milione
di euro e sempre che il numero delle offerte sia maggiore o uguale
a 10, possono prevedere l’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia.
Con tale modifica, per i lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria ma superiore ad un milione di Euro e nel caso di
importi inferiori ad 1 milione di Euro con un numero di offerte
inferiore a dieci non è più possibile l’esclusione automatica ed
occorre utilizzare tutta la procedura prevista all’articolo 87
(Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse) del Codice
stesso.
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