Il
Ministero del Lavoro con la risposta del 3 ottobre scorso
fornita all’
interpello n. 41 dell’ANIE - Federazione
Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ha precisato,
ribadendo la propria precedente circolare n. 29/2006, che il
tesserino di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri edili deve
riportare, tra gli elementi identificativi,
anche la data di
nascita; per motivi di sicurezza sul lavoro e di lotta al
lavoro sommerso nell’edilizia, infatti, l’indicazione di questo
elemento non è “sproporzionata” e, quindi, non può essere omessa
nonostante il parere espresso dal Garante della privacy, secondo
cui la data di nascita del personale a contatto con l’utenza non
sarebbe “pertinente” con la finalità della norma, che è quella di
trasparenza e correttezza verso il pubblico.
Il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello precisa che
“La tutela del diritto alla riservatezza può essere graduata a
opera del legislatore in rapporto a un’esigenza concreta - purché
costituzionalmente protetta - posta come termine di paragone; la
maggiore o minore limitazione alla tutela del diritto alla
riservatezza sarà costituzionalmente fondata se posta in relazione
con la maggiore o minore gravità attribuita dal legislatore a
illeciti diversi individuati secondo scelte di politica
legislativa”. E, per il Ministero, l’indicazione della data di
nascita sul tesserino di riconoscimento nel settore dell’edilizia
risponde in modo “costituzionalmente adeguato agli intenti
programmatici del legislatore” che, nello specifico, possono
riassumersi nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e
nella lotta al lavoro sommerso.
Nella risposta all’interpello viene, dunque, confermato il
contenuto della circolare n. 29/2006 in cui era stato precisato che
“i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire
l’inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato
e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo
leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La
tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale
dell'impresa datrice di lavoro”.
Nella risposta all’interpello, viene anche precisato che:
- l’obbligo della tessera di riconoscimento dei lavoratori è nato
con l’articolo 36-bis, comma 3 decreto-legge. n. 223/2006
convertito nella legge n. 248/2006 in cui viene disposto che
“nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire,
a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento”;
- in riferimento a quanto previsto al comma 4 del citato articolo
36-bis “i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori”;
- che il Registro di cantiere di cui all’art. 36 bis, comma 4,
del decreto legge. n. 223/2006 – vidimato dalla competente D.P.L. e
da tenersi sul luogo di lavoro – è strutturato sul modello del
“vecchio” libro di matricola. Infatti sullo stesso dovranno essere
trascritti gli estremi (dati anagrafici) del personale giornalmente
impiegato in cantiere e ciò al fine di soddisfare, se pur in altro
modo, il contenuto precettivo di cui al precedente comma 3
dell’art. 36 bis.
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