L'amministrazione statale non può sostituire la propria valutazione
tecnico-discrezionale a quella effettuata dal Comune che, in sede
di rilascio del nulla osta paesaggistico, ritiene, anche se con
motivazione sintetica, l'insussistenza di alcun pregiudizio alla
conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi
interessati dall'intervento in questione.
Questo in sintesi il contenuto della sentenza 4726 dello scorso 6
ottobre, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato hanno
respinto l'appello presentato dal Ministero per i beni e le
attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici,
artistici e storici contro un impresa e il comune che le aveva
rilasciato il nullaosta paesaggistico per la realizzazione di una
villa monofamiliare da ubicare su un lotto facente parte di un
piano di lottizzazione regolarmente approvato e per cui
l'Assessorato regionale della pubblica Istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport aveva espresso parere
favorevole.
I giudici di Palazzo Spada hanno respinto l'appello concordando con
quanto affermato in primo grado dai giudici del Tribunale
Amministrativo Regionale, che aveva ritenuto fondato il ricorso
presentato contro l'annullamento del nulla osta paesaggistico da
parte del Soprintendente per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici, denunciando l'illegittimità dell'avversato
annullamento, perché fondato sull'erroneo convincimento che il
nullaosta non fosse sorretto da congrua motivazione.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato, il Comune, cui, in virtù di
una legge regionale, compete il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, non può emettere il nullaosta se non dopo aver
valutato la compatibilità dell'intervento da realizzare con il bene
paesaggistico tutelato, esternando, nel far ciò, le ragioni che
ispirano la scelta, fosse essa negativa o positiva. In relazione a
tale motivazione, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato
l'argomentazione da parte del Comune per il rilascio del nullaosta,
affermando, dunque, l'illegittimità dell'avversato
annullamento.
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