Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n.
163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008,
n. 152 pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta
ufficiale n. 231 del 2 ottobre scorso contiene, all’articolo 2,
comma 1, lettera m3),
alcune modifiche all’articolo 53
(tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori servizi e
forniture),
comma 4.
Con le modifiche in argomento vengono integralmente sostituiti il
primo del il secondo periodo del comma 4 che, diventa il seguente:
“4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a
corpo. E’ facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i
contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a
500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione,
restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi
comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei
terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della
qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo
convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di
prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per
unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo
contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e
a misura.”
Con nuova stesura del comma 4, di fatto, viene
cancellata
l’ipotesi mista degli appalti a corpo e a misura e viene
modificata la disposizione vigente in tema di contratti a corpo e a
misura che sostanzialmente rinvia all’apprezzamento generale
dell’ente appaltante la decisione di stipulare il contratto di
appalto a corpo o a misura, in relazione alle caratteristiche del
singolo appalto con la precisazione che la regola generale, sia per
gli appalti di sola esecuzione che per gli appalti di progettazione
ed esecuzione, è quella della contabilizzazione a corpo.
E’ ammessa la possibilità dei contratti a misura nel caso degli
appalti di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro e
nei casi degli appalti riguardanti i lavori di manutenzione,
restauro, scavo archeologico, opere in sotterraneo e di
consolidamento dei terreni.
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