Sul problema legato all’
adeguamento del corrispettivo
dell’appalto e degli
aumenti improvvisi dei materiali da
costruzione è, recentemente, intervenuto il decreto legislativo
11 settembre 2008, n. 152 (III correttivo al Codice dei contratti)
che all’articolo 2, comma 1, lettera gg) interviene
sull’
articolo 133 del Codice dei contratti abbondantemente
modificato ed integrato con l’inserimento dei commi 1-bis, 3-bis e
6-bis.
Con la nuova formulazione dell’articolo 133 la situazione che si
delinea è la seguente:
- viene introdotta un’importante previsione, consistente nella
possibilità per le imprese appaltatrici di ottenere
dall’amministrazione appaltante l’anticipazione del
pagamento di determinati materiali da costruzione da mettere poi in
opera ai fini dell’esecuzione dei lavori;
- l’anticipazione del pagamento è sottoposta ad alcune condizioni
tra le quali l’esibizione da parte dell’affidatario delle fatture o
altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, la preventiva
accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori,
l`accertamento da parte del responsabile del procedimento
dell’effettivo inizio dei lavori e la costituzione di apposita
garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari
all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di
interesse legale fino al momento del recupero
dell’anticipazione;
- per i materiali per i quali l’amministrazione ha consentito nel
bando l’anticipazione del prezzo, non è possibile invocare
l’applicazione dell’istituto del cd. “prezzo chiuso” (art. 133,
comma 3 del dlgs. n. 163/2006), né di quello della cd.
“compensazione” per l’aumento del costo dei materiali (art. 133,
del dlgs. n. 163/2006), con la precisazione che per i due istituti
del “prezzo chiuso” e della “compensazione” viene introdotto
l’obbligo per l’appaltatore di formulare apposita istanza entro
un termine di decadenza, fissato in 60 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.
- Successivamente, poi, all’emanazione
del decreto legislativo n. 152/2008 e prima dell’entrata in vigore
dello stesso (17 ottobre prossimo) il Ministro delle Infrastrutture
e Trasporti Altero Matteoli ha risposto al grido d’allarme,
lanciato dai costruttori la settimana scorsa, sugli aumenti
sensibili e imprevedibili di materiali di comune impiego in
edilizia con uno schema di decreto-legge che dovrebbe delineare
un nuovo e più efficace meccanismo di compensazione degli aumenti
improvvisi e vertiginosi dei materiali da costruzione riproponendo
una nuova revisione dei prezzi in corso d’opera.
Ma esistono due problemi e precisamente quello legato alla
possibilità di varare un decreto-legge dopo le polemiche di questi
giorni e i moniti del presidente Giorgio Napoletano
sull’abuso di questo strumento eccezionale e quello legato al
reperimento delle necessarie risorse per i cantieri già aperti che
non hanno alcuna previsione di spesa per revisione prezzi nel
quadro tecnico-economico del progetto.
Nello schema di decreto-legge predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture, in atto è previsto un monitoraggio ogni sei mesi
sui prezzi dei principali materiali dell’edilizia con una soglia
del 5% per rendere lo scostamento rilevante e quindi ammetterlo
alla compensazione.
Il pagamento sarebbe possibile, però, soltanto quando l’incremento
raggiunge il 10%, anche cumulando un semestre con l’altro e
la compensazione coprirebbe solo la quota di aumento superiore al
10%.
Per ultimo, nello schema viene precisato che nessun indennizzo è
previsto per le lavorazioni contabilizzate fino a dicembre 2007
mentre scatterebbe per tutti quei lavori contabilizzati a partire
dall’1 gennaio 2008.
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