ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO APPALTO ED AUMENTI IMPROVVISI DEI MATERIALI

09/10/2008

Sul problema legato all’adeguamento del corrispettivo dell’appalto e degli aumenti improvvisi dei materiali da costruzione è, recentemente, intervenuto il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (III correttivo al Codice dei contratti) che all’articolo 2, comma 1, lettera gg) interviene sull’articolo 133 del Codice dei contratti abbondantemente modificato ed integrato con l’inserimento dei commi 1-bis, 3-bis e 6-bis.
Con la nuova formulazione dell’articolo 133 la situazione che si delinea è la seguente:
  • viene introdotta un’importante previsione, consistente nella possibilità per le imprese appaltatrici di ottenere dall’amministrazione appaltante l’anticipazione del pagamento di determinati materiali da costruzione da mettere poi in opera ai fini dell’esecuzione dei lavori;
  • l’anticipazione del pagamento è sottoposta ad alcune condizioni tra le quali l’esibizione da parte dell’affidatario delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, l`accertamento da parte del responsabile del procedimento dell’effettivo inizio dei lavori e la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione;
  • per i materiali per i quali l’amministrazione ha consentito nel bando l’anticipazione del prezzo, non è possibile invocare l’applicazione dell’istituto del cd. “prezzo chiuso” (art. 133, comma 3 del dlgs. n. 163/2006), né di quello della cd. “compensazione” per l’aumento del costo dei materiali (art. 133, del dlgs. n. 163/2006), con la precisazione che per i due istituti del “prezzo chiuso” e della “compensazione” viene introdotto l’obbligo per l’appaltatore di formulare apposita istanza entro un termine di decadenza, fissato in 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.
  • Successivamente, poi, all’emanazione del decreto legislativo n. 152/2008 e prima dell’entrata in vigore dello stesso (17 ottobre prossimo) il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli ha risposto al grido d’allarme, lanciato dai costruttori la settimana scorsa, sugli aumenti sensibili e imprevedibili di materiali di comune impiego in edilizia con uno schema di decreto-legge che dovrebbe delineare un nuovo e più efficace meccanismo di compensazione degli aumenti improvvisi e vertiginosi dei materiali da costruzione riproponendo una nuova revisione dei prezzi in corso d’opera.
    Ma esistono due problemi e precisamente quello legato alla possibilità di varare un decreto-legge dopo le polemiche di questi giorni e i moniti del presidente Giorgio Napoletano sull’abuso di questo strumento eccezionale e quello legato al reperimento delle necessarie risorse per i cantieri già aperti che non hanno alcuna previsione di spesa per revisione prezzi nel quadro tecnico-economico del progetto.

    Nello schema di decreto-legge predisposto dal Ministero delle Infrastrutture, in atto è previsto un monitoraggio ogni sei mesi sui prezzi dei principali materiali dell’edilizia con una soglia del 5% per rendere lo scostamento rilevante e quindi ammetterlo alla compensazione.
    Il pagamento sarebbe possibile, però, soltanto quando l’incremento raggiunge il 10%, anche cumulando un semestre con l’altro e la compensazione coprirebbe solo la quota di aumento superiore al 10%.
    Per ultimo, nello schema viene precisato che nessun indennizzo è previsto per le lavorazioni contabilizzate fino a dicembre 2007 mentre scatterebbe per tutti quei lavori contabilizzati a partire dall’1 gennaio 2008.

    A cura di Paolo Oreto


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