Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n.
163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008,
n. 152 pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta
ufficiale n. 231 del 2 ottobre scorso contiene, all’articolo 1,
comma 1, lettera h),
l’integrale sostituzione del comma 11
dell’articolo 37 del Codice.
Con le modifiche in argomento viene data risposta alle osservazioni
formulate dalla Commissione europea (procedura di infrazione n.
2007/2309) circa il divieto di subappalto per le opere
superspecializzate di importo superiore al 15% dei lavori
(precedente stesura dell’art. 37, comma 11 del codice dei
contratti) ed il nuovo comma 11 è il seguente:
“11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di
lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi
in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se
i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette
componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati
dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce
l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti
di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono
essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso.
L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede
alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo
periodo.”
Con la nuova stesura del comma 11 viene cancellata l’impossibilità
di subappaltare le opere cosiddette superspecializzate di valore
superiore al 15% e viene precisato che tali tipologie di opere di
importo superiore a detta percentuale, possono essere
affidate
in subappalto, con i limiti previsti dall’articolo 118, comma
2, terzo periodo, ossia il
limite del 30% previsto per la
categoria prevalente.
Per quanto concerne, poi, la congruità della manodopera, il decreto
legislativo n. 152/2008, con l’articolo 2, comma 1, lettera aa4)
interviene con l’introduzione nell’articolo 118 del comma 6-bis in
cui viene precisato che al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva deve contenere anche la verifica della congruità della
incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto
affidato con la precisazione che la congruità deve essere
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello
nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del
settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
© Riproduzione riservata