Con il Codice ambiente che, dopo la firma del capo dello stato
dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro la metà
del mese di aprile e, quindi, già da quest’anno le imprese che
producono rifiuti non pericolosi dovrebbero essere escluse dalla
presentazione del Modello unico ambientale (MUD).
Entrando nel dettaglio, se il nuovo Codice ambientale entrerà in
vigore entro il 2 maggio (data di scadenza per la presentazione del
MUD) la semplificazione sarà operativa e, quindi, saranno tagliate
circa il 30% delle dichiarazioni presentate l’anno passato essendo
esclusi dalla presentazione del MUD i produttori di rifiuti non
pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali,
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i produttori
di fanghi derivanti da potabilizzazione e altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi.
In atto e se non entrerà in vigore il nuovo Codice ambientale, con
riferimento all’anno 2005 devono presentare la dichiarazione MUD
sezione rifiuti:
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al
recupero o allo smaltimento rifiuti speciali pericolosi; l'unica
eccezione è prevista per gli imprenditori agricoli con un volume di
affari annuo non superiore a 7.746,85 euro (tali soggetti sono
esonerati dall'obbligo di presentazione del Mud);
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al
recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi
derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali e che, nel caso
delle imprese artigiane, abbiano un numero di dipendenti (non di
addetti) superiore a tre;
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al
recupero o allo smaltimento rifiuti non pericolosi derivanti dalle
attività di recupero e smaltimento di rifiuti o costituiti da
fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque, da fanghi derivanti dalla depurazione delle acque
reflue o dall'abbattimento di fumi;
- i produttori di imballaggi vuoti che abbiano effettuato, nel
territorio nazionale, la prima cessione (come definita dal
Regolamento Conai) ad un utilizzatore;
- gli autoproduttori di imballaggi, come definiti dal Regolamento
Conai;
- i riutilizzatori di imballaggi (cioè chiunque abbia
riutilizzato tal quali, nel corso del 2005, prodotti adibiti a
contenere e proteggere merci destinate al mercato);
- gli importatori e gli esportatori di imballaggi pieni e
vuoti;
- le Autorità portuali, ove siano state istituite, oppure le
Autorità marittime, per quanto attiene ai rifiuti prodotti dalle
navi;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e
trasporto di rifiuti, con l'eccezione costituita dai soggetti
autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro
commercio;
- i soggetti che svolgono attività di smaltimento o di recupero
di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- i Comuni o loro consorzi o comunità montane o aziende speciali,
in relazione all'attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani
e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali.
Mentre, in atto e se non entrerà in vigore il nuovo Codice
ambientale, con riferimento all’anno 2005, non devono presentare la
dichiarazione MUD sezione rifiuti:
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al
recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi
derivanti da attività diverse dalle lavorazioni artigianali ed
industriali;
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al
recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi
assimilati agli urbani e conferiti al servizio pubblico di
raccolta;
- le imprese e gli enti che abbiano conferito al servizio
pubblico di raccolta in regime di convenzione rifiuti speciali
(pericolosi o meno) non assimilati agli urbani, limitatamente alle
quantità e alle tipologie di rifiuti effettivamente conferite al
servizio pubblico.
In atto, sono esonerati dalla presentazione del MUD, soltanto se
non hanno rifiuti pericolosi, i seguenti soggetti:
- attività artigianali con non più di 3 dipendenti;
- attività di demolizione e costruzione;
- attività di commercio (es. negozi) e di servizio (banche,
assicurazioni, studi commercialisti, ecc.).
In atto, sono esonerati dalla presentazione del MUD, anche in
presenza di rifiuti pericolosi, i seguenti soggetti:
- gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da
singoli professionisti, non associati in una qualsiasi forma
d'impresa.
Deve presentare la dichiarazione MUD Sezione Veicoli fuori uso:
- chiunque, nel corso del 2005, abbia effettuato attività di
raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi
componenti e materiali.
Chi, durante l'anno 2005, non ha prodotto, trasportato, recuperato
o smaltito rifiuti, o non ha effettuato attività di raccolta,
trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti
e materiali, non deve presentare la dichiarazione.
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