Entra oggi in vigore il
decreto legislativo 11 settembre 2008,
n. 152 recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a
norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.
62.”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta
ufficiale n. 231 del 2 ottobre scorso.
Riassumiamo, qui di seguito, le principali innovazioni introdotte
ed alleghiamo alla presente il testo del codice nell’ultima
versione con tutte le modifiche introdotte sino al citato d.lgs. n.
152/2008.
Qualificazione dei professionisti
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera vv4),
è stata confermata, con il limite temporale fissato al 31 dicembre
2010, la possibilità di prendere in esame i migliori tre anni del
quinquennio o i migliori cinque anni del decennio precedente la
data di pubblicazione del bando di gara per la dimostrazione dei
requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria.
Qualificazione delle imprese
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera vv3),
è stata confermata, con il limite temporale fissato al 31 dicembre
2010, la possibilità di prendere in esame i migliori cinque anni
del decennio per la dimostrazione del requisito della cifra
d'affari realizzata con lavori, dell'adeguata dotazione di
attrezzature tecniche e dell'organico medio annuo.
Per la dimostrazione relativa all'esecuzione dei lavori nelle
singole categorie e per i "lavori di punta" il periodo
documentabile è quello dell'intero decennio antecedente la
qualificazione.
Compensi per le attività di progettazione
Le modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 1, lettera t) del
terzo decreto correttivo all’articolo 92 del Codice dei contratti
rimediano ad una contraddizione abbastanza rilevante e lasciano ora
alla libera contrattazione i compensi, senza più prevedere alcune
tesso ai ribassi.
Ricordiamo che a tal proposito era già intervenuto il secondo
decreto correttivo (Dlgs. n. 113/2007) ma in modo confuso lasciando
parecchi dubbi interpretativi.
Oggi con la nuova versione dell’articolo 92, vengono fugati i dubbi
e le incertezze che erano seguite all’emanazione del decreto-legge
n. 223/2008 con il quale si era ritenuto implicitamente abrogati
sia il comma 4 che il secondo e terzo periodo del comma 2
dell'articolo 92 del codice. Nessun riferimento, adesso, alla legge
26 aprile 1989, n. 155 ed i corrispettivi di cui al decreto
ministeriale 4 aprile 2001 possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati soltanto quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo
da porre a base dell'affidamento.
Con il terzo decreto correttivo e con l’abrogazione del comma 4
dell’articolo 92 scompare ogni riferimento a tetti massimi ai
ribassi tariffari e la liberalizzazione del mercato voluta dal
“decreto Bersani” può considerarsi completata.
Finanza di progetto
La disciplina sulla finanza di progetto viene completamente
riformata con una nuova formulazione dell’art. 153 che con
l’articolo 1, comma 1, lettera ee) del terzo decreto correttivo
viene completamente sostituito. Con la nuova formulazione Sscompare
il vincolo alla gara unica, ipotizzata nella prima bozza del
decreto e le stazioni appaltanti potranno optare per una delle due
seguenti procedure:
- una doppia gara nella quale la prima procedura è finalizzata ad
individuare il promotore e ad attribuire il diritto di prelazione,
la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di
gara la proposta del promotore;
- una gara unica semplificata, senza alcun diritto di prelazione,
su uno studio di fattibilità dell'amministrazione per individuare
il promotore per interventi previsti negli elenchi annuali. I
concorrenti dovranno presentare offerte corredate da progetto
preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario e
caratteristiche del servizio e gestione. Il promotore prescelto
sarà tenuto, se necessario, a modificare il progetto; in caso di
rifiuto, le amministrazioni interpelleranno gli altri concorrenti
procedendo a scorrere la graduatoria.
Appalto integrato
Per l'appalto integrato viene confermato, fino all'entrata in
vigore del nuovo Regolamento, il regime limitativo della Legge
Merloni.
Licitazione privata semplificata
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera cc)
del terzo decreto correttivo all’articolo 123, comma 1 del codice
dei contratti, Il ricorso alla licitazione privata semplificata
viene esteso fino ad 1 milione di euro.
Lavori in economia
Con la modifica dell’articolo 125, comma 6, lettera b) effettuata
dall’articolo 2, comma 1, lettera dd) del terzo decreto correttivo,
anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l'affidamento in
economia fino a 200.000 euro.
Offerte anomale
Con la modifica dell’articolo 122, comma 9 del codice dei
contratti, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del
terzo decreto correttivo, in riferimento alla valutazione delle
offerte anomale, è stata ammessa la possibilità di ricorrere al
meccanismo dell'esclusione automatica solo per i lavori di importo
non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte
sia non inferiore a dieci.
Offerta economicamente più vantaggiosa
L’articolo 1, comma 1, lettera u) del terzo correttivo modifica
l’articolo 83, comma 4 del codice dei contratti ed in riferimento
al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene
eliminata la possibilità di definizione dei criteri motivazionali
per l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione prima
dell'apertura delle offerte; ciò dovrebbe presupporre che i criteri
vanno necessariamente previsti nel bando di gara.
Subappalto
Con l’articolo 1, comma 1, lettera h) del terzo decreto correttivo
viene sostituito l’articolo 37, comma 11 del codice dei contratti e
relativamente al subappalto delle opere specializzate viene fissato
il limite del 30% di subappaltabilità senza alcuna limitazione per
il limite di ribasso.
Viene, altresì, confermata la disposizione che prevede il pagamento
diretto della stazione appaltante al subappaltatore attraverso
l'applicazione dell'art. 118, comma 3 con il quale si dispone che
gli affidatari comunichino alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore, specificando relativo
importo e proposta di pagamento.
Opere di urbanizzazione
Con l’articolo 1, comma 1, lettera f) del terzo decreto correttivo
viene sostituita la lettera g) del comma 1 dell’articolo 32 del
Codice dei contratti ed in riferimento alle opere di urbanizzazione
scompare la prelazione e viene prevista la possibilità per
l'Amministrazione, relativamente alle opere sopra soglia, di
prevedere che il titolare del permesso di costruire (in sede di
richiesta del permesso stesso) presenti un progetto preliminare
delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo; sulla
base del progetto presentato sarà indetta una gara di appalto
integrato. Per le opere sotto soglia l'affidamento sarà determinato
con procedura negoziata fra almeno cinque offerenti.
Prezzo chiuso ed aumento dei materiali da costruzione
Sempre nell’articolo 133 vengono introdotti i commi 3.bis e 6.bis
con cui viene precisato che:
- ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso, che scatta qualora
la differenza tra tasso di inflazione reale e programmata sia
superiore al 2 per cento, le richieste di adeguamento dovranno
essere presentate entro 60 giorni dal decreto che segnala gli
eventuali scostamenti dell'inflazione;
- nel caso di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione,
l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 133
del Codice dei contratti, dovrà essere presentata entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del relativo
decreto ministeriale.
Adeguamento prezzi
Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 133 viene precisato
che il bando di gara potrà individuare i materiali da costruzione
per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili,
prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, previa
presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento
comprovanti il loro acquisto e previa accettazione dei materiali da
parte del direttore dei lavori.
Tale pagamento sarà tuttavia subordinato alla costituzione di una
garanzia fideiussoria (il cui importo sarà gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori), all'effettivo inizio
dei lavori ed al rispetto del cronoprogramma.
Congruità della mano d’opera
Con l’articolo 2, comma 1, lettera aa) del terzo decreto correttivo
viene introdotto nell’articolo 118 il comma 6-bis con cui viene
precisato che fra le misure atte a fronteggiare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare è introdotta la verifica della
congruità della mano d'opera.
Per il settore dei lavori tale verifica sarà svolta dalla Cassa
Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del CCNL comparativamente più rappresentative ed
il Ministero del Lavoro.
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