ENTRA OGGI IN VIGORE IL TERZO DECRETO CORRETTIVO

17/10/2008

Entra oggi in vigore il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta ufficiale n. 231 del 2 ottobre scorso.
Riassumiamo, qui di seguito, le principali innovazioni introdotte ed alleghiamo alla presente il testo del codice nell’ultima versione con tutte le modifiche introdotte sino al citato d.lgs. n. 152/2008.

Qualificazione dei professionisti
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera vv4), è stata confermata, con il limite temporale fissato al 31 dicembre 2010, la possibilità di prendere in esame i migliori tre anni del quinquennio o i migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

Qualificazione delle imprese
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera vv3), è stata confermata, con il limite temporale fissato al 31 dicembre 2010, la possibilità di prendere in esame i migliori cinque anni del decennio per la dimostrazione del requisito della cifra d'affari realizzata con lavori, dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'organico medio annuo.
Per la dimostrazione relativa all'esecuzione dei lavori nelle singole categorie e per i "lavori di punta" il periodo documentabile è quello dell'intero decennio antecedente la qualificazione.

Compensi per le attività di progettazione
Le modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 1, lettera t) del terzo decreto correttivo all’articolo 92 del Codice dei contratti rimediano ad una contraddizione abbastanza rilevante e lasciano ora alla libera contrattazione i compensi, senza più prevedere alcune tesso ai ribassi.
Ricordiamo che a tal proposito era già intervenuto il secondo decreto correttivo (Dlgs. n. 113/2007) ma in modo confuso lasciando parecchi dubbi interpretativi.
Oggi con la nuova versione dell’articolo 92, vengono fugati i dubbi e le incertezze che erano seguite all’emanazione del decreto-legge n. 223/2008 con il quale si era ritenuto implicitamente abrogati sia il comma 4 che il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 92 del codice. Nessun riferimento, adesso, alla legge 26 aprile 1989, n. 155 ed i corrispettivi di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati soltanto quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
Con il terzo decreto correttivo e con l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 92 scompare ogni riferimento a tetti massimi ai ribassi tariffari e la liberalizzazione del mercato voluta dal “decreto Bersani” può considerarsi completata.

Finanza di progetto
La disciplina sulla finanza di progetto viene completamente riformata con una nuova formulazione dell’art. 153 che con l’articolo 1, comma 1, lettera ee) del terzo decreto correttivo viene completamente sostituito. Con la nuova formulazione Sscompare il vincolo alla gara unica, ipotizzata nella prima bozza del decreto e le stazioni appaltanti potranno optare per una delle due seguenti procedure:
  • una doppia gara nella quale la prima procedura è finalizzata ad individuare il promotore e ad attribuire il diritto di prelazione, la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara la proposta del promotore;
  • una gara unica semplificata, senza alcun diritto di prelazione, su uno studio di fattibilità dell'amministrazione per individuare il promotore per interventi previsti negli elenchi annuali. I concorrenti dovranno presentare offerte corredate da progetto preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario e caratteristiche del servizio e gestione. Il promotore prescelto sarà tenuto, se necessario, a modificare il progetto; in caso di rifiuto, le amministrazioni interpelleranno gli altri concorrenti procedendo a scorrere la graduatoria.
Appalto integrato
Per l'appalto integrato viene confermato, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, il regime limitativo della Legge Merloni.

Licitazione privata semplificata
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera cc) del terzo decreto correttivo all’articolo 123, comma 1 del codice dei contratti, Il ricorso alla licitazione privata semplificata viene esteso fino ad 1 milione di euro.

Lavori in economia
Con la modifica dell’articolo 125, comma 6, lettera b) effettuata dall’articolo 2, comma 1, lettera dd) del terzo decreto correttivo, anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l'affidamento in economia fino a 200.000 euro.

Offerte anomale
Con la modifica dell’articolo 122, comma 9 del codice dei contratti, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del terzo decreto correttivo, in riferimento alla valutazione delle offerte anomale, è stata ammessa la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'esclusione automatica solo per i lavori di importo non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte sia non inferiore a dieci.

Offerta economicamente più vantaggiosa
L’articolo 1, comma 1, lettera u) del terzo correttivo modifica l’articolo 83, comma 4 del codice dei contratti ed in riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene eliminata la possibilità di definizione dei criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione prima dell'apertura delle offerte; ciò dovrebbe presupporre che i criteri vanno necessariamente previsti nel bando di gara.

Subappalto
Con l’articolo 1, comma 1, lettera h) del terzo decreto correttivo viene sostituito l’articolo 37, comma 11 del codice dei contratti e relativamente al subappalto delle opere specializzate viene fissato il limite del 30% di subappaltabilità senza alcuna limitazione per il limite di ribasso.
Viene, altresì, confermata la disposizione che prevede il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore attraverso l'applicazione dell'art. 118, comma 3 con il quale si dispone che gli affidatari comunichino alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, specificando relativo importo e proposta di pagamento.

Opere di urbanizzazione
Con l’articolo 1, comma 1, lettera f) del terzo decreto correttivo viene sostituita la lettera g) del comma 1 dell’articolo 32 del Codice dei contratti ed in riferimento alle opere di urbanizzazione scompare la prelazione e viene prevista la possibilità per l'Amministrazione, relativamente alle opere sopra soglia, di prevedere che il titolare del permesso di costruire (in sede di richiesta del permesso stesso) presenti un progetto preliminare delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo; sulla base del progetto presentato sarà indetta una gara di appalto integrato. Per le opere sotto soglia l'affidamento sarà determinato con procedura negoziata fra almeno cinque offerenti.

Prezzo chiuso ed aumento dei materiali da costruzione
Sempre nell’articolo 133 vengono introdotti i commi 3.bis e 6.bis con cui viene precisato che:
  • ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso, che scatta qualora la differenza tra tasso di inflazione reale e programmata sia superiore al 2 per cento, le richieste di adeguamento dovranno essere presentate entro 60 giorni dal decreto che segnala gli eventuali scostamenti dell'inflazione;
  • nel caso di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 133 del Codice dei contratti, dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del relativo decreto ministeriale.
Adeguamento prezzi
Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 133 viene precisato che il bando di gara potrà individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto e previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori.
Tale pagamento sarà tuttavia subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria (il cui importo sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori), all'effettivo inizio dei lavori ed al rispetto del cronoprogramma.

Congruità della mano d’opera
Con l’articolo 2, comma 1, lettera aa) del terzo decreto correttivo viene introdotto nell’articolo 118 il comma 6-bis con cui viene precisato che fra le misure atte a fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare è introdotta la verifica della congruità della mano d'opera.
Per il settore dei lavori tale verifica sarà svolta dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del CCNL comparativamente più rappresentative ed il Ministero del Lavoro.

A cura di Paolo Oreto


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