L’
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture è intervenuta con il
comunicato n. 54 del 15
ottobre 2008 con alcuni criteri interpretativi per
l’applicazione del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152
recante il terzo correttivo al Codice dei contratti, che è già
entrato in vigore il 17 ottobre scorso
In particolare l’Autorità precisa che per quanto attiene alla
disciplina del sistema di qualificazione, l’art. 2, comma 1,
lett. vv), punto 3) del citato d.lgs. n. 152/2008, nel modificare
l’articolo 253 del Codice dei contratti, introduce una norma di
carattere transitorio che, fino al
31 dicembre 2010,
consente alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di ordine
speciale occorrenti per la qualificazione facendo riferimento a un
lasso temporale più ampio dei cinque anni anteriori alla data di
stipula del contratto, sinora previsti e, ai fini di una più chiara
comprensione della norma e della sua applicazione corretta e
omogenea, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:
- il miglior quinquennio economico, da utilizzare per la
dimostrazione di cifra d’affari, adeguata dotazione di attrezzature
tecniche e adeguato organico medio annuo, deve essere prescelto
dall’impresa e deve essere unico per i tre suddetti requisiti;
- devono essere presi in ciascuno degli anni prescelti
dall'impresa i dati che concorrono alla dimostrazione del costo
dell'attrezzatura tecnica (ammortamenti, canoni di locazione
finanziaria, canoni di noleggio e ammortamenti figurativi) così
come esclusivamente al quinquennio prescelto devono riferirsi i
versamenti per la dimostrazione del costo del personale;
- il capitale netto che serve a dimostrare l’adeguata capacità
economica e finanziaria limitatamente ai soggetti tenuti alla
redazione del bilancio, è riferito “all’ultimo bilancio approvato”
e tale locuzione va intesa nel senso che il capitale netto deve
essere comunque quello dell’ultimo bilancio - in senso temporale -
approvato e depositato dall’impresa, e non può riferirsi al
bilancio più recente considerato tra quelli utilizzati nell’ambito
del miglior quinquennio prescelto dall’impresa;
- per quanto concerne l’istituto dell’incremento convenzionale
premiante di cui all’art. 19 del DPR 34/2000, il capitale nettodeve
essere comunque riferito all’ultimo bilancio - in senso temporale -
approvato e depositato, e non al bilancio più recente considerato
tra quelli scelti nell’ambito del miglior quinquennio;
- in ordine ai lavori di restauro e manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici (categoria OS2), necessari per la
dimostrazione del requisito speciale dell’adeguata idoneità
tecnica, i lavori di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. n.
294/2000 sono quelli riferiti al decennio antecedente;
- per i contratti di attestazione in corso alla data di entrata
in vigore del D.Lgs. n. 152/2008 (17 ottobre 2008), le imprese
interessate devono fare espressa richiesta alla Soa di applicazione
della nuova disciplina transitoria. In tal caso, il contratto
decorre, ad ogni effetto di legge, dalla data del 17 ottobre 2008.
Di conseguenza, il decennio di riferimento per i lavori e il
miglior quinquennio di riferimento per la cifra d’affari,
l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e l’adeguato organico
medio annuo sono entrambi riferiti al decennio antecedente a tale
data;
- le disposizioni del terzo decreto correttivo non si applicano
alla verifica triennale delle attestazioni già rilasciate e vigenti
alla data del 17 ottobre 2008. In sede di verifica triennale,
pertanto, i requisiti dell’attrezzatura tecnica e dell’organico da
valutare sono quelli del quinquennio antecedente alla data di
scadenza del termine triennale e non quelli relativi ai cinque
migliori anni dell’ultimo decennio;
- la data del 31 dicembre 2010, indicata dal legislatore come
termine finale per l’applicazione di questa disciplina di favore in
materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, si
riferisce alla stipula del contratto di attestazione tra l’impresa
e la Soa.
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