Il
Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 17 ottobre
scorso, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Altero Matteoli, ha approvato un decreto-legge
che, tra l’altro, detta misure di riequilibrio dei rapporti
contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese in caso di rilevanti
e repentine variazioni percentuali dei prezzi di materiali da
costruzione, così da evitare il blocco delle realizzazioni di opere
infrastrutturali strategiche per lo sviluppo del Paese, nonché
pesanti ricadute sui livelli occupazionali.
Il provvedimento, a differenza di quanto richiesto dalle
Organizzazioni di Categoria, non prevede alcuna modifica del
sistema compensativo a regime, ma
si limita ad intervenire
unicamente sui lavori contabilizzati nel 2008 ed Il meccanismo
previsto dall’articolo 1 decreto legge fa riferimento, soltanto,
alla possibilità di ottenere una compensazione che sarà applicata
alla quota percentuale che supera il dieci per cento del prezzo dei
singoli materiali da costruzione che saranno rilevati dal Ministero
il prossimo 31 gennaio 2009.
Nell’articolo 1 del decreto-legge rubricato con “disposizioni di
adeguamento dei prezzi” viene stabilito che il Ministero rileverà
con propri decreti, entro il
31 gennaio 2009, le variazioni
percentuali, superiori al 5%, relative
al primo ed al secondo
semestre 2008 dei prezzi dei materiali più significativi e che
le compensazioni, in aumento o in diminuzione, scatteranno in caso
di variazioni superiori al 10% nella misura eccedente la citata
alea del 10% e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori
con la precisazione che le variazioni semestrali potranno essere
cumulate.
Per far fronte all'onere economico relativo al 2008, viene
istituito un
fondo di 300 milioni prelevati dal Fas (Fondo
aree svantaggiate) al quale potranno accedere le amministrazioni
statali in caso di insufficienza della voce stanziate nel quadro
economico.
Viene precisato, altresì, che L'impresa potrà formulare
istanza
di compensazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del
decreto ministeriale di rilevamento della variazioni a condizione
che sia in regola con l'esecuzione dei lavori in base al
cronoprogramma.
In definitiva, quindi, Il meccanismo previsto nell’articolo 1 del
decreto-legge fa riferimento alla possibilità di ottenere una
compensazione che sarà applicata alla quota percentuale che supera
il dieci per cento del prezzo dei singoli materiali da costruzione
che saranno rilevati dal Ministero il prossimo 31 gennaio 2009,
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel semestre precedente
all’emanazione del decreto.
Ma il decreto legge non ha trovato d’accordo le associazioni di
categoria e l’
ANCE, l’
AGI, l’
OICE,
l’
ANCPL e
Confindustria, hanno diffuso, ancor prima
della emanazione del decreto legge hanno diffuso un comunicato
stampa di protesta.
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