Sulla Gazzetta ufficiale n. 246 di ieri 20 ottobre è stato
pubblicato il
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 recante
“Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari
categorie sociali”.
Il decreto-legge contiene soltanto due articoli e nello stesso
viene precisato che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già
sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente
differita al 30 giugno 2009 relativamente ai comuni delle aree
metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia),
e ai comuni a essi confinanti.
Nel decreto legge viene, anche, confermato che i proprietari delle
relative abitazioni continueranno a beneficiare fino alla stessa
data delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente in
materia.
Ma il presidente della Confedilizia
Corrado Sforza Fogliani
parla di scelta sbagliata e sottolinea come in questo modo si dà un
ulteriore segnale negativo al mercato; dello stesso parere il
presidente di Assoedilizia
Achille Clerici, che si dichiara
contrario alla proroga.
Nel dettaglio Confedilizia precisa che con il decreto legge
pubblicato sulla gazzetta ufficiale e, quindi, con il nuovo blocco
viene a crearsi la situazione qui di seguito riportata.
- Numero del blocco: è il 23esimo a far tempo solo dal
1978 (legge equo canone).
- Tipologia sfratti: solo quelli per finita locazione
riguardanti immobili abitativi.
- Durata: fino al 30.6.2009.
- Inquilini: con “reddito annuo lordo complessivo
familiare” inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio
nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o malati terminali
oportatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e
che non siano “in possesso” di altra abitazione adeguata al nucleo
familiare nella regione di residenza. Alle stesse condizioni di
reddito e di non possidenza, la sospensione si applica per nuclei
familiari con figli fiscalmente a carico.
- Comuni: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e
Trieste, nonché Comuni ad alta tensione abitativa con essi
confinanti. L’elenco dei Comuni interessati è allegato alla
presente notizia.
- Documentazione: la sospensione dell'esecuzione scatta in
concreto a seguito della pre-sentazione “alla cancelleria del
Giudice procedente” o all’Ufficiale giudi-ziario procedente
dell’autocertificazione redatta con le modalità di cui agli artt.
21 e 38 del d.p.r. n. 445/2000 attestante la sussistenza dei
singoli requisiti richiesti e sufficienti.
- Contestazione: il proprietario può contestare la
sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la
sospensione dell'esecuzione tramite ricorso al competente Giudice
dell'esecuzione, che deciderà con decreto, avverso il quale potrà
proporsi opposizione al Tribunale collegiale.
- Canone: il conduttore, per tutto il periodo della
sospensione, deve corrispondere al locatore - oltre all'Istat e
agli oneri accessori - un canone aumentato del 20% (che non esime
lo stesso dal risarcimento dell'eventuale mag-gior danno) e decade
dalla sospensione in caso di morosità, salvo sanatoria avanti il
Giudice.
- Proprietari: il proprietario può evitare la sospensione
dimostrando - sempre tramite specifico ricorso al competente
Giudice dell'esecuzione, che deciderà con decreto avverso il quale
potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale - di trovarsi
nelle stesse condizioni richieste all’inquilino per ottenere la
sospensione o nelle condizioni di “necessità sopraggiunta
dell'abitazione”.
- Benefìci fiscali: nel periodo di sospensione, i canoni
percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini
delle imposte dirette.
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