I rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e di altre
strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi
affini e per questo motivo non si opera in regime di inversione
contabile; per aversi, infatti, applicazione del meccanismo del
reverse charge, occorre che vi sia un rapporto di subappalto, ossia
la presenza di almeno tre soggetti: committente, appaltatore e
subappaltatore e che gli ultimi due operino nel quadro di
un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECO
2007.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 380/E dello
scorso 10 ottobre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è
nuovamente intervenuta sul tema dell'inversione contabile.
L'Agenzia ha risposto al quesito di una società che chiedeva le
modalità di applicazione dell'IVA ad una operazione di ribaltamento
dei costi sostenuti da una società Consortile alle proprie Società
Consorziate, specificando le tipologie dei costi:
- relativi a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi
attinenti all'esecuzione dell'opera;
- non direttamente connessi all'esecuzione dell'opera come ad
esempio i servizi amministrativi, tecnici e legali, canoni di
locazione, eventuali interessi passivi, imposte dell'esercizio e
acquisto di cancelleria.
L'interpello proposto dalla società chiedeva, inoltre:
- qual è l'aliquota applicabile alle fatture emesse dai fornitori
alla società consortile per l'acquisto di beni (escluse le materie
prime e i semilavorati) e servizi attinenti la realizzazione
dell'opera;
- se i servizi fatturati alla Società Consortile dalle Società
Consorziate o fornitori terzi che svolgano un'attività edile
compresa nella sezione F della tabella dei codici attività
"ATECOFIN", sia applicabile il reverse charge.
Per quanto concerne l'aliquota applicabile in relazione al
ribaltamento degli oneri e dei costi operato dalla società
consortile nei confronti delle società consorziate, l'Agenzia ha
ricordato i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 229 e n. 287
del 2007 in cui è stato precisato che
"al fine di individuare
il trattamento IVA delle somme addebitate da una società consortile
ai propri consorziati, occorre valutare se il rapporto giuridico,
cui imputare le prestazioni rese dalla prima verso i secondi, sia
riconducibile ad un contratto di mandato senza rappresentanza,
ovvero ad una più generica obbligazione di fare. Nel primo caso ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA si
rende applicabile lo stesso trattamento fiscale applicato nel
rapporto tra mandatario e terzo".
Nel caso in cui il rapporto giuridico abbia ad oggetto l'incarico
di realizzare un'opera o prestare un servizio, si rende applicabile
l'aliquota propria dell'appalto avente ad oggetto la realizzazione
dell'intervento edilizio complessivo. La società consortile in tale
ipotesi, opera alla stregua di un subappaltatore, ragion per cui
applicherà la stessa aliquota IVA prevista in relazione all'appalto
principale. Per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo del
reverse charge nel rapporto tra la società consortile e le società
consorziate in sede di "ribaltamento" dei costi e degli oneri dalla
prima sostenuti, i rapporti posti in essere all'interno dei
consorzi e delle altre strutture associative analoghe non
configurano subappalti o ipotesi affini e per tale motivazione non
si opera in regime di inversione contabile.
Per quanto concerne il quesito riguardante l'aliquota IVA
applicabile alle fatture emesse dai terzi e dalle società
consorziate nei confronti della società consortile, l'Agenzia ha
fatto presente che l'applicazione dell'aliquota del 10% è prevista
per le cessioni di beni (escluse le materie prime e i semilavorati)
e per le prestazioni di servizi relativi alla realizzazione di
interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia e ristrutturazione urbanistica.
I soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo del reverse
charge devono essere individuati in relazione alle prestazioni
dipendenti da subappalti. Tali prestazioni, rese nell'ambito del
settore edile, sono riconducibili alle attività di costruzione
elencate nella sezione F (Costruzioni) della tabella di
classificazione delle attività economiche ATECOFIN (sostituita ora
dalla tabella ATECO 2007). Il sistema dell'inversione contabile
nell'edilizia è applicabile solo a condizione che sia il soggetto
appaltatore che il soggetto subappaltatore operino nel quadro di
un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN
2004.
Pertanto, per aversi applicazione del meccanismo del reverse
charge, occorre che vi sia un rapporto di subappalto, ossia la
presenza di almeno tre soggetti: committente, appaltatore e
subappaltatore e che gli ultimi due operino nel quadro di
un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECO
2007.
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