L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, con il
parere n. 220 del 25
settembre 2008 reso per la soluzione di una controversia ha
nuovamente precisato che la corretta interpretazione dell’art. 4
del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche è stata più volte
oggetto di pronuncia da parte dell’Autorità stessa, la quale ha,
precedentemente, chiarito (determinazione n. 29/2002 e
deliberazioni n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) che l’obbligo
di possedere il requisito di qualità sussiste soltanto quando
l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda
una classifica di qualificazione per la quale il possesso del
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia già divenuto
obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per
importi superiori a euro 516.457,00.
Nel caso in cui l’importo dei lavori che i concorrenti sono
chiamati ad eseguire risulta inferiore a euro 516.457,00, detti
lavori possono essere eseguiti anche da imprese in possesso di
qualificazioni in classifiche inferiori alla III, per le quali il
Regolamento prevede l’esenzione dall’obbligo di possedere la
certificazione ISO.
Proprio in ragione di tale previsione regolamentare, come già
precisato nella deliberazione n. 190 del 14.06.2007, la stazione
appaltante non può richiedere, quale requisito di ammissione alla
gara, il possesso della qualità aziendale ad imprese che
partecipano con una classifica di qualificazione inferiore alla
III.
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