Con il nuovo Codice dell’Ambiente novità nel campi dei rifiuti
anche se da una lettura dell’articolo 6 del Decreto legislativo
22/1997 (Decreto “Ronchi”) e ell’articolo 183, comma 1, lettera a)
del nuovo Codice dell’ambiente sembrerebbe, da una lettura
superficiale, che nulla sia cambiato.
In verità dalla lettera approfondita dell’articolo 183 del nuovo
Codice dell’Ambiente si nota immediatamente che alcuni prodotti non
rivestono più la qualifica di rifiuti e quindi, la categoria dei
sottoprodotti è notevolmente ampliatia.
D’altra parte, per le nuove categorie di sottoprodotti, basta fare
riferimento all’articolo 183 comma 1, lettera n), lettrea q),
lettera s) e lettera u) del nuovo codice nei quali si fa
riferimento a:
- materia prima secondaria;
- combustibile da rifiuti di qualità elevata;
- materia prima secondaria per attività siderurgiche e
metallurgiche.
Osservando, poi, attentamente gli articoli 183, 185 e 186 riscontra
una notevole quantità di sostenze o di ex-rifiuti che viene esclusa
dal nuovo Codice; ci riferiamo, tra gli altri:
- ai materiali non contaminati;
- ai materiali litoidi;
- al coke da petrolio;
- alle ceneri di pirite;
- alle polveri di ossido di ferro;
- alle terre e rocce da scavo.
Ricordiamo, poi, che il sottoprodotto per non essere rifiuto deve
sottostare ad altri requisiti tra i quali:
- l’impresa non se ne deve disfare;
- venga reimpiegato direttamente ovvero sia commercializzato a
condizioni economicamente favorevoli conferendolo a terzi;
- l’utilizzazione sia certa e non eventuale;
- l’utilizzazione del sottoprodotto non deve comportare per
l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle
delle normali attività produttive.
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