Illegittimo il progetto preliminare che superi senza alcuna
motivazione tecnico-economica le previsioni di spesa previste nel
documento preliminare alla progettazione i cui standard di costo
sono vincolanti, come previsto dall'ancora in vigore D.P.R.
554/1999 all'art. 15 commi 5 e 6, per il progetto preliminare e
definitivo.
Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, che è dovuta
intervenire in merito al ricorso presentato per l'annullamento di
una deliberazione che approvava progetto definitivo, dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera e relativi allegati ed elaborati
progettuali per un lavoro di nuova costruzione di un centro diurno
socio terapico, più 10 posti letto di residenzialità notturna.
In particolare, il TAR del Piemonte ha rilevato nell'approvazione
del progetto definitivo delle previsioni di spesa notevolmente
lievitate rispetto al documento preliminare e che violano dunque il
principio di contenimento della spesa pubblica, di trasparenza e di
certezza della stessa spesa, previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 15
del regolamento di attuazione. Le rilevate discrasie in termini
economici sono poi aggravate dall'assenza di qualsivoglia
motivazione in punto alla eventuale necessità della deroga del
piano finanziario rispetto ai limiti di cui al documento
preliminare, conferendosi così un carattere di macroscopica
violazione delle regole di trasparenza e buon andamento della
pubblica amministrazione e di difetto di motivazione.
La stessa sentenza lamenta, inoltre, una carenza nella Relazione
illustrativa del progetto preliminare che, come indicato dall'art.
19 del regolamento di attuazione D.P.R. 554/1999 deve dare chiara e
precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai
disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto; riferire in merito agli aspetti funzionali ed
interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli
sommari giustificativi della spesa (nel caso di opere puntuali,
deve illustrare anche il profilo architettonico); riportare una
sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura
della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti
funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico
finanziario. La Relazione illustrativa, in funzione della
tipologia, categoria ed entità dell'intervento, deve contenere:
- la descrizione dell'intervento da realizzare;
- l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto
il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche
connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze
archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in
relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento,
anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
- l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e
dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di
natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di
qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili
interessati;
- l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o
immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai
prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
- gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in
conformità di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4 del
regolamento di attuazione, anche in relazione alle esigenze di
gestione e manutenzione;
- il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei
tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità,
l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
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