Sulla Gazzetta ufficiale n. 249 di ieri 23 ottobre è stato
pubblicato il
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante
“Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di
materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale,
noncheé di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite
dagli eventi sismici del 1997.”.
Il decreto legge, con l’articolo 1, detta
disposizioni in
materia di adeguamento dei prezzi condizionando l’adeguamento
stesso all’
assenza di ritardi da parte dell’impresa
appaltatrice e ad aumenti dei prezzi dei materiali da
costruzione
superiori all’8% su base annua.
Il testo definitivo pubblicato sulla gazzetta ufficiale lascia,
ovviamente, del tutto scontente le associazioni di settore (Ance,
Agi, Oice e Ancpl, unitamente a Confindustria) che, la settimana
passata, avevano diffuso un comunicato stampa congiunto in cui non
condividevano nel merito e nel metodo il decreto legge sul caro
prezzi dei materiali che il Governo si apprestava ad approvare.
Nel dettaglio nel citato articolo 1 del decreto-legge in argomento
viene precisato che:
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e
6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, rileva entro
il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali
su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto
per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione più significativi;
- la compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli
materiali da costruzione, impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal
direttore dei lavori;
- per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto con cui il
Ministero delle Infrastrutture e trasporti deve rilevare gli
aumenti dei prezzi;
- l’adeguamento non si applica qualora il responsabile del
procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un
ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile
all'appaltatore;
- per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi,
precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del d.lgs. n.
163/2006, continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 133,
commi 4 e 5 del d.lgs. stesso;
- alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con
le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del d.lgs. n.
163/2006, utilizzando, quindi, le somme appositamente accontonate
per imprevisti ed in caso di insufficienza di tali somme le
compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni
aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle
relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo
128 del d.lgs. n. 163/2006 e le amministrazioni aggiudicatici
devono provvedere ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere
dalla programmazione triennale 2009-2011.
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