PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE

24/10/2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 249 di ieri 23 ottobre è stato pubblicato il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, noncheé di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.”.
Il decreto legge, con l’articolo 1, detta disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi condizionando l’adeguamento stesso all’assenza di ritardi da parte dell’impresa appaltatrice e ad aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione superiori all’8% su base annua.

Il testo definitivo pubblicato sulla gazzetta ufficiale lascia, ovviamente, del tutto scontente le associazioni di settore (Ance, Agi, Oice e Ancpl, unitamente a Confindustria) che, la settimana passata, avevano diffuso un comunicato stampa congiunto in cui non condividevano nel merito e nel metodo il decreto legge sul caro prezzi dei materiali che il Governo si apprestava ad approvare.
Nel dettaglio nel citato articolo 1 del decreto-legge in argomento viene precisato che:
  • in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
  • la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
  • per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e trasporti deve rilevare gli aumenti dei prezzi;
  • l’adeguamento non si applica qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore;
  • per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 133, commi 4 e 5 del d.lgs. stesso;
  • alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, utilizzando, quindi, le somme appositamente accontonate per imprevisti ed in caso di insufficienza di tali somme le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006 e le amministrazioni aggiudicatici devono provvedere ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
A cura di Paolo Oreto


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