L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI - D.Lgs. 504/1992) si
applica con riferimento ai fabbricati iscritti in catasto, ancorché
risultino in corso di costruzione, a nulla rilevando la circostanza
che gli immobili non siano, in concreto, utilizzabili, e, quindi,
non idonei a svolgere la funzione cui sono destinati.
Questo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez.V, nella
Sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, con un orientamento che
suscita perplessità, tenuto conto del dettato legislativo in
materia di ICI, in merito alla fondatezza di un accertamento subito
da un'impresa di costruzioni (che aveva richiesto l'accatastamento
di fabbricati a destinazione residenziale non ancora ultimati) ed
avente ad oggetto il mancato versamento dell'ICI, nei periodi
d'imposta precedenti a quello di ultimazione dei fabbricati.
La valutazione dei giudici sul caso di specie muove
dall'interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n.504, istitutivo dell'ICI, secondo cui il presupposto
dell'imposta è il possesso, tra l'altro, di "fabbricati" destinati
a qualsiasi uso (art.1, comma 1).
In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 504/1992
stabilisce che per "fabbricato" si intende "l'unità immobiliare
iscritta, o che deve essere iscritta in catasto", con l'ulteriore
precisazione che il "fabbricato di nuova costruzione" è soggetto
all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero,
se antecedente, dalla data in cui viene comunque utilizzato.
In tal ambito, con la citata sentenza n.24924/2008, la Cassazione
ha stabilito che:
- sia l'iscrizione in catasto, sia la mera sussistenza delle
condizioni di iscrivibilità costituiscono presupposti sufficienti
per qualificare un immobile, ancorché non ultimato, come
"fabbricato", nel senso precisato dalla norma e, di conseguenza,
per assoggettare il bene al tributo;
- per i "fabbricati di nuova costruzione", la data di ultimazione
dei lavori di costruzione (ovvero quella anteriore di utilizzazione
del bene) assume rilievo soltanto nell'ipotesi in cui l'immobile
non sia stato ancora iscritto in catasto, visto che tale e' il
presupposto principale che rende il bene imponibile al
tributo.
Pertanto, a parere dei giudici, non rilevano, ai fini
dell'applicabilità dell'ICI sul fabbricato, né la circostanza che
il medesimo non sia stato ultimato (e non sia, di fatto,
utilizzabile), né l'idoneità dell'immobile a produrre reddito.
Sulla questione, la Cassazione si limita, infatti, a ribadire che è
consentito ai Comuni unicamente di ridurre, per un periodo non
superiore a tre anni, l'aliquota d'imposta al 4 per mille,
nell'ipotesi di fabbricati realizzati per la vendita e non ceduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e la vendita di immobili (in base
all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/1992).
L'interpretazione fornita con la sentenza n.24924/2008 non è
condivisibile, e si ritiene, oltretutto, viziata sotto il profilo
giuridico, dal momento che sottopone a tassazione, in via
anticipata, unità immobiliari alle quali, per il fatto di essere
ancora in costruzione, non è possibile attribuire una rendita
catastale idonea a calcolare la base imponibile d'imposta, la
quale, in ogni caso, non rispecchierebbe le reali caratteristiche
del fabbricato, fino a quando il medesimo non sia stato
ultimato.
In tale ipotesi, pertanto, l'unico comportamento che si ritiene
legittimo da parte del contribuente è quello dell'applicabilità
della disposizione specificamente prevista per gli immobili non
ultimati (di cui all'art.5, comma 6, del citato D.Lgs. 504/1992),
la quale stabilisce che, fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione, la base imponibile, ai fini dell'imposta, è data
dal valore dell'area edificabile su cui insiste il fabbricato in
corso d'opera, senza computare il valore di quest'ultimo.
Fonte: ANCE
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