L’Associazione bancaria italiana (ABI) e l’Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici (ANIA) hanno predisposto una bozza di
linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e ad altri
contratti di finanziamento.
L’ABI e l’ANIA, al fine di facilitare la portabilità dei mutui e
degli altri contratti di finanziamento e l’estinzione anticipata
degli stessi hanno elaborato le “Linee guida” relative alle polizze
assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento
che le predette associazioni suggeriscono di adottare alle banche,
agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione ad
esse associati.
Le Linee guida trattano i seguenti casi:
- estinzione anticipata del mutuo o altro contratto di
finanziamento;
- portabilità del mutuo o altro contratto di finanziamento;
- rinegoziazione del mutuo ex art. 3 dl n. 93/2008.
Nel dettaglio nelle tre situazioni che si possono configurare per
quanto concerne la copertura assicurativa può essere scelta
alternativamente una delle possibili soluzioni.
Estinzione anticipata del mutuo
Soluzione 1 - La copertura assicurativa continua per la
durata ed alle condizioni originariamente pattuite ed il mutuatario
indica il nuovo beneficiario o intestatario del vincolo di
beneficio.
Soluzione 2 – La polizza si estingue ed il soggetto mutuante
restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del
premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia
stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti
dell’assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo
residuo per il quale il rischio è cessato.
Portabilità del mutuo o altro contratto di finanziamento
Soluzione 1 - La copertura assicurativa continua per la
durata ed alle condizioni originariamente pattuite con variazione
del beneficiario o del vincolo di beneficio (dal soggetto mutuante
originario a quello subentrante).
Soluzione 2 – La polizza si estingue ed il soggetto mutuante
restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del
premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia
stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti
dell’assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo
residuo per il quale il rischio è cessato.
Rinegoziazione del mutuo ex art. 3 dl n. 93/2008
Soluzione 1 - La copertura assicurativa continua alle
condizioni originariamente pattuite.
Soluzione 2 – Al termine di scadenza originaria del
contratto di mutuo o al momento della rinegoziazione dello stesso,
la copertura assicurativa può essere integrata per gli anni di
rimborso del debito residuo relativo al conto di finanziamento
accessorio mediante un nuovo contratto stipulato anche con altra
impresa di assicurazione tramite la modifica del contratto già in
corso con l’impresa di assicurazione originaria alle nuove
condizioni da concordare tra le parti..
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