L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) va pagata nella misura
prevista per le aree edificabili sui terreni per i quali il vincolo
di esproprio, imposto per la realizzazione dell'opera pubblica, sia
decaduto a causa del decorso del termine quinquennale senza che il
progetto sia mai stato realizzato dal comune. Ai fini
dell'applicazione del dlgs 504/1992, un'area è, infatti, da
considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione
di strumenti attuativi del medesimo. Per queste aree, l'ICI deve
essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in
comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e
prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di
quanto possano incidere eventuali oneri di urbanizzazione.
Questo in sintesi il contenuto della sentenza n.25676 dello scorso
24 ottobre, mediante la quale la suprema corte è intervenuta in
merito all'appello presentato da un comune contro la sentenza del
tribunale amministrativo regionale che accoglieva il ricorso di un
contribuente per la non applicabilità dell'ICI per un'area non più
utilizzabile a scopo edificatorio perché inutilmente decorso il
quinquennio di validità del vincolo finalizzato alla realizzazione
dell'opera pubblica.
I giudici della corte di cassazione hanno accolto pienamente il
ricorso presentato dal comune, ammettendo che la considerazione, da
parte del giudice di appello, della inedificabilità del terreno in
questione in quanto decorso il quinquennio di validità del vincolo
finalizzato alla realizzazione dell'opera pubblica, evidenzia una
violazione della definizione legale di area fabbricabile data
dall'art. 2, comma 1, lett. b del dlgs 504/1992 il quale afferma
che il presupposto per il pagamento dell'ICI è il possesso di
fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
L'inutile decorso del quinquennio di validità del vincolo
finalizzato alla realizzazione dell'opera pubblica non ha nessuna
influenza perché non determina la regressione dell'area interessata
all'eventuale anteriore destinazione agricola. Nonostante la
decadenza del vincolo, il terreno incluso dal piano regolatore
generale in zona considerata edificatoria conserva tale qualità,
sia pure in misura ridotta, ai fini dell'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili. La decadenza del vincolo apre soltanto la
porta alla valutabilità in concreto dello steso .
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