Emesse le linee guida che l'Autorità Garante per la Concorrenza e
il Mercato intende applicare agli enti locali nel caso di
affidamento di lavori disciplinati dal comma 3 dell'art. 23-bis del
dl 112/2008 ovvero nel rispetto dei principi della disciplina
comunitaria che prevede l'utilizzabilità dell'istituto
dell'affidamento diretto ad ipotesi eccezionali, in modo da
circoscrivere l'ambito di applicazione dell'affidamento diretto
attraverso modalità in house.
Secondo quanto stabilito dalla comunicazione dell'Autorità, l'Ente
Locale che intenda affidare un servizio pubblico locale ai sensi
dell'art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 dovrà
presentare una
richiesta di parere utilizzando l'apposito
formulario, corredata dalle informazioni e dai documenti
rilevanti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
prima della delibera con la quale l'Ente Locale stesso affiderà il
servizio ed in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del
prescritto parere.
L'Ente Locale dovrà fornire all'Autorità la seguente
documentazione:
- una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai
quali risulti, in termini comparativi, la convenienza
dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura
ad evidenza pubblica;
- informazioni circa le modalità con le quali sono resi pubblici
gli elementi di cui al precedente punto;
- tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa/e
interessata/e;
- dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in
questione;
- l'atto costitutivo, lo statuto e le informazioni relative al
campo di attività della società affidataria;
- informazioni concernenti le caratteristiche economiche del
settore o del mercato tali da giustificare l'affidamento in
house;
- indicazioni in merito ai principali concorrenti;
- indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento o
di sussidio dell'attività oggetto di affidamento e delle attività a
questa connesse.
Secondo quanto stabilito, l'Autorità rilascerà il parere di cui
all'art. 23-bis, comma 4, del dl 112/2008 entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dalla richiesta avanzata
dall'ente locale, purché la medesima contenga tutte le informazioni
previste dal formulario e sia corredata degli allegati e di tutti
gli elementi essenziali ad una completa valutazione da parte
dell'Autorità. In caso di incompletezza delle informazioni fornite
dall'Ente, l'Autorità può fissare un termine per il completamento
della richiesta di parere. In tal caso, il termine di sessanta
giorni previsto per il rilascio del parere decorre nuovamente dal
ricevimento delle informazioni complete. In ogni caso, qualora lo
ritenga necessario, l'Autorità potrà richiedere all'Ente ulteriori
informazioni ai fini della valutazione.
Il formulario, allegato alla presente notizia, è suddiviso nelle
seguenti sezioni:
- Sezione I: contenente le informazioni di base circa
l'ente, la/e società affidataria/e con i rispettivi rappresentanti
legali, la data di inizio dei lavori e la loro durata.
- Sezione II: indicante la tipologia del servizio, che
descriva le sue caratteristiche (valore, ambito territoriale di
riferimento, informazioni sulle modalità di pubblicità data alla
scelta di affidare il servizio in house…).
- Sezione III: che descriva la/e società affidataria/e del
servizio e l'elenco delle altre società partecipate e controllate
dalla stessa/e.
- Sezione IV: contenente informazioni circa il mercato
interessato ed i principali operatori del settore e relative quote
di mercato.
- Sezione V: indicante le caratteristiche del contesto
territoriale di riferimento che non consentono il ricorso al
mercato, facendo particolare attenzione ad indicare la valutazione
comparativa tra la scelta di affidamento in house ed il ricorso a
procedure ad evidenza pubblica.
Al formulario si dovranno allegare (inviandoli anche in formato
elettronico):
- l'indagine di mercato e analisi comparativa svolta;
- le relazioni tecniche sul contesto territoriale di
riferimento;
- lo statuto ed atto costitutivo della società o delle società
affidatarie.
Chiaramente, l'Autorità ha precisato che l'Ente locale è chiamato a
tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel
parere rilasciato.
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