PREVISTA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE

29/10/2008

L'ordinamento riconosce al possessore di un immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e che ove il classamento (o la modifica catastale) non risultino soddisfacenti può ricorrere al giudice tributario per la sua eventuale modifica. Questo diritto trova il suo fondamento nell'art. 53 della Costituzione, poiché i dati catastali costituiscono il punto di riferimento per tutto il sistema impositivo; e non può essere assoggettato a indicazioni o provvedimenti di carattere generale.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 22557 dello scorso 8 settembre, mediante la quale i giudici della Suprema Corte di Cassazione sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato dall'Agenzia del Territorio per l'annullamento della sentenza della Commissione tributaria sarda che riteneva ammissibile il ricorso presentato da un contribuente che aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia all'istanza di procedere al declassamento di un immobile.

Il ricorso presentato dall'Agenzia del territorio trovava le sue false radici nel ritenere la revisione del classamento catastale solo una conseguenza di una revisione ordinaria, cioè attraverso una misura generale estesa ad un prefissato comparto nel quale le mutazioni si siano verificate.

I giudici della Corte di Cassazione non hanno condiviso le argomentazioni presentate dall'Agenzia, ammettendo che nonostante sia necessario far riferimento a fattori ed elementi raccolti in circolari della Amministrazione per un'esatta definizione normativa di categorie e classi catastali e nonostante spetti alla Amministrazione tracciare il reticolo di riferimento ai fini del classamento catastale, l'art. 53 della Costituzione prevede che sia riconosciuto ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene. E, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice, che procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobili alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione.




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