L'ordinamento riconosce al possessore di un immobile il diritto ad
una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e
che ove il classamento (o la modifica catastale) non risultino
soddisfacenti può ricorrere al giudice tributario per la sua
eventuale modifica. Questo diritto trova il suo fondamento
nell'art. 53 della Costituzione, poiché i dati catastali
costituiscono il punto di riferimento per tutto il sistema
impositivo; e non può essere assoggettato a indicazioni o
provvedimenti di carattere generale.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 22557 dello
scorso 8 settembre, mediante la quale i giudici della Suprema Corte
di Cassazione sono dovuti intervenire in merito al ricorso
presentato dall'Agenzia del Territorio per l'annullamento della
sentenza della Commissione tributaria sarda che riteneva
ammissibile il ricorso presentato da un contribuente che aveva
impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia all'istanza di
procedere al declassamento di un immobile.
Il ricorso presentato dall'Agenzia del territorio trovava le sue
false radici nel ritenere la revisione del classamento catastale
solo una conseguenza di una
revisione ordinaria, cioè
attraverso una
misura generale estesa ad
un prefissato
comparto nel quale le mutazioni si siano verificate.
I giudici della Corte di Cassazione non hanno condiviso le
argomentazioni presentate dall'Agenzia, ammettendo che nonostante
sia necessario far riferimento a fattori ed elementi raccolti in
circolari della Amministrazione per un'esatta definizione normativa
di categorie e classi catastali e nonostante spetti alla
Amministrazione tracciare il reticolo di riferimento ai fini del
classamento catastale, l'art. 53 della Costituzione prevede che sia
riconosciuto ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere
una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita
del bene. E, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al
giudice, che procederà ad una valutazione in cui ben può tener
conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non
rispondenza dell'immobili alle esigenze attuali; e potrà
eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla
Amministrazione.
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