La Gazzetta Ufficiale n. 249 dello scorso 23 ottobre pubblica
l'allegato decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, in vigore da tale
data, relativo agli
Interventi urgenti in materia di adeguamento
dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale,
nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite
dagli eventi sismici del 1997.
L'articolo 1 del decreto-legge, che interessa i costruttori che
operano nel settore dei lavori pubblici, illustra le
Disposizioni emanate in materia di adeguamento dei prezzi di
quei materiali da costruzione che hanno subito aumenti. Tali
disposizioni mirano non solo a riequilibrare i rapporti
contrattuali tra Stazioni appaltanti e imprese appaltatrici
modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni di
detti materiali, ma pure ad evitare un eventuale blocco nella
realizzazione di quelle infrastrutture di particolare rilevanza per
lo sviluppo del Paese, con prevedibili e gravi conseguenze anche
sul piano dell'occupazione.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per fronteggiare
il repentino aumento del prezzo di alcuni materiali verificatosi
nel corso del solo anno 2008, rileverà entro il 31 gennaio 2009,
con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in
aumento o in diminuzione, superiori all'8% del prezzo dei materiali
più significativi impiegati nella costruzione dell'opera.
Nei limiti delle risorse disponibili, per detti materiali si
procederà alla compensazione, in aumento o in diminuzione,
determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'8%
del prezzo di ogni materiale impiegato limitatamente alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nella
quantità che sarà accertata dal direttore dei lavori.
Come anzidetto, il summenzionato Dicastero rileverà - entro il 31
gennaio 2009, con proprio decreto - le variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, superiori all'8%.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto
ministeriale:
- per le variazioni in diminuzione, il responsabile del
procedimento accerterà d'ufficio, con proprio provvedimento, il
credito della Stazione appaltante e procederà ad eventuali
recuperi;
- per le variazioni in aumento, a pena di decadenza in caso di
inosservanza di detto termine, l'appaltatore dovrà presentare
istanza di compensazione alla Stazione appaltante che indennizzerà
l'impresa prelevando fondi all'interno del quadro economico
dell'opera che ha subito l'aumento oppure, nel caso questi si siano
rivelati insufficienti, rimodulando gli altri lavori contenuti
nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale
2009-2011 (e cioè ridimensionando o cancellando opere ritenute non
prioritarie).
Qualora il ricorso della Stazione appaltante ai propri fondi o alla
rimodulazione dei lavori e delle risorse sia risultato ancora
insufficiente, si potrà attingere al
Fondo per l'adeguamento
prezzi, (300 milioni di euro per l'anno 2009, sottratti al FAS
-
Fondo per le aree sottosviluppate) istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con proprio
decreto, ne stabilirà le modalità di utilizzo. L'Ance ha ottenuto
che detto fondo sia messo a disposizione di tutte le Stazioni
appaltanti (Regioni, Province, Comuni, Enti locali) - con la sola
esclusione dei concessionari - e non solo delle Amministrazioni
centrali e che vengano garantiti a tutte le imprese di costruzione,
piccole, medie e grandi sia l'accesso al fondo stesso, sia la
proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle
risorse.
N.B.
La compensazione non potrà aver luogo qualora il responsabile del
procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un
ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.
Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei
prezzi dei materiali da costruzione più significativi, antecedenti
all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali, continua ad
applicarsi la vigente disciplina.
La compensazione introdotta da detto articolo 1 è una soluzione
normativa che garantisce un effettivo ed immediato rimedio per le
imprese soffocate dai pesanti rincari e rappresenta, al momento,
l'unica strada praticabile per uscire dalla crisi; tuttavia, non è
il meccanismo a regime che l'Ance, di concerto con le altre
Organizzazioni firmatarie di un documento al Ministro Matteoli,
aveva fortemente richiesto al Governo e non mancherà di sollecitare
nuovamente al tavolo tecnico di confronto istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Fonte: ANCE
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