L’
IGI (Istituto grandi insfratrutture) ha organizzato lo
scorso 14 ottobre a Roma un convegno dal titolo “Ancora sul
correttivo 3: gli altri argomenti”.
Questo secondo convegno sul
Decreto legislativo 11 settembre
2008, n. 152 (terzo correttivo al codice dei contratti) al
quale l’IGI ha dedicato una prima riflessione con il Convegno dello
scorso 30 settembre, nasce dall’esigenza di coprire anche altri
temi di maggiore rilevanza che presenta il provvedimento.
Il Partenariato pubblico privato (PPP), l’anticipato pagamento dei
materiali, che è un surrogato della revisione dei prezzi, il
differimento dell’accesso in caso di offerte anomale e la
soppressione del potere-dovere della Commissione giudicatrice di
fissare i criteri di giudizio sono tutti argomenti che non possono
lasciarsi privi di una riflessione di commento.
Al Convegno, successivamente alla apertura dei lavori ed al saluto
del Presidente dell’IGI On.
Giuseppe Zamberletti, hanno
presentato le loro relazioni:
- il dottor Roberto Caponigro, Consigliere del TAR
Lazio;
- il Prof. Marco Lacchini, Professore ordinario di
Economia aziendale e Componente della Camera arbitrale;
- il Dottor Claudio Rangone, Consulente IGI per
l’Europa;
- il Prof. Federico Tedeschini, dell’Università La
Sapienza.
Il dottor Roberto Caponigro, ha trattato “La motivazione della
scelta del contraente negli appalti aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Un contratto di appalto stipulato da una amministrazione pubblica
si distingue da un analogo contratto stipulato tra soggetti privati
sia per la rilevanza giuridica assunta dai motivi che spingono la
parte pubblica a contrarre sia e soprattutto per le modalità di
scelta del contraente.
La libertà di scelta del contraente costituisce uno dei
fondamentali pilastri dell’autonomia privata, per cui il contraente
privato, di norma, può scegliere discrezionalmente con chi
contrarre; la pubblica amministrazione, invece, è tenuta a
scegliere il proprio contraente in esito ad una apposita procedura
ad evidenza pubblica.
La procedura ad evidenza pubblica è finalizzata alla individuazione
del “giusto” contraente dell’amministrazione, vale a dire del
contraente che offra le migliori garanzie al prezzo più conveniente
per la corretta esecuzione dell’opera pubblica.
Tale era la ratio, volta al controllo della spesa pubblica per il
miglior utilizzo del danaro della collettività, della normativa
sulla contabilità di Stato degli anni ’20 ed è in buona parte la
ratio ancora oggi alla base della disciplina dei contratti pubblici
contenuta nel D.Lgs. 163/2006.
A tale esigenza di tutela degli interessi pubblici si è aggiunta,
sotto la spinta dei principi e delle direttive comunitarie,
l’esigenza di tutela della libertà di concorrenza e di non
discriminazione tra le imprese.
Per quanto concerne i criteri di selezione delle offerte, il dottor
Caponigro ha precisato che:
- l’offerta migliore può essere selezionata con il criterio del
prezzo più basso o con quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- il criterio del prezzo più basso prende in considerazione
esclusivamente la convenienza economica dell’offerta, per cui ha
carattere automatico richiedendo per l’individuazione della
migliore offerta un semplice raffronto tra cifre;
- il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
invece, è maggiormente complesso in quanto l’offerta è composta non
solo dall’elemento prezzo ma anche da altri elementi afferenti ai
profili qualitativi della prestazione ed a ciascuno di tali
elementi è attribuito un punteggio;
- le stazioni appaltanti scelgono tra i due criteri quello più
adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del
contratto in quanto la specificazione del tipo di prestazione
richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di
determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo
all’individuazione della migliore offerta.
In merito alla disciplina dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, nella relazione viene precisato che:
- l’art. 83, co. 1, d.lg. 163/2006 prevede che, quando il
contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di
valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e
alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo: il prezzo; la qualità; il pregio tecnico; le
caratteristiche estetiche e funzionali; le caratteristiche
ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse
ambientali dell’opera o del prodotto; il costo di utilizzazione e
manutenzione; la redditività; il servizio successivo alla vendita;
l’assistenza tecnica; la data di consegna ovvero il termine di
consegna o di esecuzione; l’impegno in materia di pezzi di
ricambio; la sicurezza di approvvigionamento;
- il bando di gara, ovvero in caso di dialogo competitivo, il
bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione
e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi,
anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico
determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e
quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia
deve essere appropriato (comma 2);
- le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui
al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando
di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo,
nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di
importanza dei criteri (comma 3).<(/li>
Il Dottor Claudio Rangone ha, poi, trattato il problema relativo al
Partenariato pubblico provato (PPP) precisando che l’elenco
esemplificativo dei vari istituti giuridici contenuto nella norma
del terzo Decreto correttivo è lungo e variegato, spaziando dalla
concessione di lavori a quella di servizi, dalla locazione
finanziaria alla società mista fino all’appalto a contraente
generale: istituti molto diversi tra loro e che trovano (quasi
tutti) nel Codice una specifica disciplina cogente senza diretta
connessione con la norma in esame e dopo una trattazione delle
esperienze più significative in europa ha concluso la sua relazione
precisando che il fenomeno del PPP è in forte espansione in tutti
gli Stati membri: anche in Italia il ruolo del partenariato è ormai
centrale nei contratti pubblici complessi. Tuttavia, il PPP in sé
continua ad avere sia a livello nazionale che europeo, una base
normativa minimale (per non dire inesistente), pur avendo una
crescente posizione e visibilità nelle politiche di settore.
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