ANCORA SUL TERZO CORRETTIVO

31/10/2008

L’IGI (Istituto grandi insfratrutture) ha organizzato lo scorso 14 ottobre a Roma un convegno dal titolo “Ancora sul correttivo 3: gli altri argomenti”.
Questo secondo convegno sul Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (terzo correttivo al codice dei contratti) al quale l’IGI ha dedicato una prima riflessione con il Convegno dello scorso 30 settembre, nasce dall’esigenza di coprire anche altri temi di maggiore rilevanza che presenta il provvedimento.
Il Partenariato pubblico privato (PPP), l’anticipato pagamento dei materiali, che è un surrogato della revisione dei prezzi, il differimento dell’accesso in caso di offerte anomale e la soppressione del potere-dovere della Commissione giudicatrice di fissare i criteri di giudizio sono tutti argomenti che non possono lasciarsi privi di una riflessione di commento.

Al Convegno, successivamente alla apertura dei lavori ed al saluto del Presidente dell’IGI On. Giuseppe Zamberletti, hanno presentato le loro relazioni:
  • il dottor Roberto Caponigro, Consigliere del TAR Lazio;
  • il Prof. Marco Lacchini, Professore ordinario di Economia aziendale e Componente della Camera arbitrale;
  • il Dottor Claudio Rangone, Consulente IGI per l’Europa;
  • il Prof. Federico Tedeschini, dell’Università La Sapienza.
Il dottor Roberto Caponigro, ha trattato “La motivazione della scelta del contraente negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Un contratto di appalto stipulato da una amministrazione pubblica si distingue da un analogo contratto stipulato tra soggetti privati sia per la rilevanza giuridica assunta dai motivi che spingono la parte pubblica a contrarre sia e soprattutto per le modalità di scelta del contraente.
La libertà di scelta del contraente costituisce uno dei fondamentali pilastri dell’autonomia privata, per cui il contraente privato, di norma, può scegliere discrezionalmente con chi contrarre; la pubblica amministrazione, invece, è tenuta a scegliere il proprio contraente in esito ad una apposita procedura ad evidenza pubblica.
La procedura ad evidenza pubblica è finalizzata alla individuazione del “giusto” contraente dell’amministrazione, vale a dire del contraente che offra le migliori garanzie al prezzo più conveniente per la corretta esecuzione dell’opera pubblica.
Tale era la ratio, volta al controllo della spesa pubblica per il miglior utilizzo del danaro della collettività, della normativa sulla contabilità di Stato degli anni ’20 ed è in buona parte la ratio ancora oggi alla base della disciplina dei contratti pubblici contenuta nel D.Lgs. 163/2006.
A tale esigenza di tutela degli interessi pubblici si è aggiunta, sotto la spinta dei principi e delle direttive comunitarie, l’esigenza di tutela della libertà di concorrenza e di non discriminazione tra le imprese.

Per quanto concerne i criteri di selezione delle offerte, il dottor Caponigro ha precisato che:
  • l’offerta migliore può essere selezionata con il criterio del prezzo più basso o con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • il criterio del prezzo più basso prende in considerazione esclusivamente la convenienza economica dell’offerta, per cui ha carattere automatico richiedendo per l’individuazione della migliore offerta un semplice raffronto tra cifre;
  • il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invece, è maggiormente complesso in quanto l’offerta è composta non solo dall’elemento prezzo ma anche da altri elementi afferenti ai profili qualitativi della prestazione ed a ciascuno di tali elementi è attribuito un punteggio;
  • le stazioni appaltanti scelgono tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all’individuazione della migliore offerta.
In merito alla disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella relazione viene precisato che:
  • l’art. 83, co. 1, d.lg. 163/2006 prevede che, quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: il prezzo; la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche estetiche e funzionali; le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto; il costo di utilizzazione e manutenzione; la redditività; il servizio successivo alla vendita; l’assistenza tecnica; la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; l’impegno in materia di pezzi di ricambio; la sicurezza di approvvigionamento;
  • il bando di gara, ovvero in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato (comma 2);
  • le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri (comma 3).<(/li>
Il Dottor Claudio Rangone ha, poi, trattato il problema relativo al Partenariato pubblico provato (PPP) precisando che l’elenco esemplificativo dei vari istituti giuridici contenuto nella norma del terzo Decreto correttivo è lungo e variegato, spaziando dalla concessione di lavori a quella di servizi, dalla locazione finanziaria alla società mista fino all’appalto a contraente generale: istituti molto diversi tra loro e che trovano (quasi tutti) nel Codice una specifica disciplina cogente senza diretta connessione con la norma in esame e dopo una trattazione delle esperienze più significative in europa ha concluso la sua relazione precisando che il fenomeno del PPP è in forte espansione in tutti gli Stati membri: anche in Italia il ruolo del partenariato è ormai centrale nei contratti pubblici complessi. Tuttavia, il PPP in sé continua ad avere sia a livello nazionale che europeo, una base normativa minimale (per non dire inesistente), pur avendo una crescente posizione e visibilità nelle politiche di settore.

A cura di Paolo Oreto


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