A seguito delle modifiche introdotte dal terzo Decreto correttivo
del Codice dei Contratti al regime delle opere a scomputo, il
privato può realizzare direttamente, sia in caso di intervento
diretto che di lottizzazione, le opere di urbanizzazione qualora
rinunci al diritto allo scomputo delle stesse?
Per una corretta valutazione della problematica posta va
preliminarmente ricordato che le opere di urbanizzazione previste
ai commi 7, 7 bis ed 8 dell'art. 16 del DPR 380/01, rappresentano
vere e proprie opere pubbliche che dovrebbe essere realizzate dai
comuni competenti e, come tali assoggettabili alle ordinarie regole
di affidamento che riguardano tutte le amministrazioni
aggiudicatici, tra le quali gli enti pubblici territoriali (v.
comma 25, art. 3, codice dei contratti pubblici).
A tali gare possono quindi partecipare solo i soggetti indicati
all'art. 34 del codice in possesso dei necessari requisiti di
qualificazione previsti nei successivi articoli. Peraltro la
possibilità che tali opere siano eseguite anche dai privati
titolari del permesso a costruire era prevista unicamente all'art.
16 comma 2 del citato DPR, allorché l'interessato preferiva tale
opzione in luogo del versamento, totale o parziale, del contributo
dovuto.
Al di fuori di tale ipotesi la citata normativa non prevedeva altre
possibilità per il privato di eseguire direttamente opere di
urbanizzazione, potendo esso semmai concorrere alle gare nei
termini e modi previsti dal codice e nei limiti in cui possieda i
requisiti ivi previsti. Ora la nuova formulazione della lett. g)
del comma 1 dell'art. 32 del codice citato che sostanzialmente
abroga implicitamente il comma 2 dell'art. 16 del DPR 380/01, rende
obbligatoria comunque l'effettuazione di una gara con le modalità
previste dall'art. 55, sia per le opere di urbanizzazione primarie
che secondarie, sopra o sottoglia.
Pertanto si è dell'avviso che allo stato vigente della normativa il
privato titolare del permesso a costruire non possa più realizzare
le opere di urbanizzazione a prescindere se rinunci o meno al
diritto allo scomputo, poiché, come anzidetto, solo in occasione
dell'esercizio di tale diritto la normativa previgente consentiva
tale possibilità, possibilità di norma preclusa dalla natura
ritenuta pubblica degli interventi di urbanizzazione da
eseguire.
D'altronde non si capirebbe bene nemmeno l'interesse del privato ad
eseguire tali opere oltre al pagamento del contributo concessorio,
il che infatti determinerebbe un doppio e non dovuto sacrificio
economico per lo stesso mentre per l'amministrazione l'eventualità
prospettata potrebbe apparire in realtà dettata da intenti elusivi
della normativa vigente per far eseguire ad un privato opere
pubbliche senza seguire le regole concorsuali e procedimentali in
genere dettate per tutti gli affidamenti pubblici.
Fonte: ANCITEL
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