LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

03/11/2008

A seguito delle modifiche introdotte dal terzo Decreto correttivo del Codice dei Contratti al regime delle opere a scomputo, il privato può realizzare direttamente, sia in caso di intervento diretto che di lottizzazione, le opere di urbanizzazione qualora rinunci al diritto allo scomputo delle stesse?

Per una corretta valutazione della problematica posta va preliminarmente ricordato che le opere di urbanizzazione previste ai commi 7, 7 bis ed 8 dell'art. 16 del DPR 380/01, rappresentano vere e proprie opere pubbliche che dovrebbe essere realizzate dai comuni competenti e, come tali assoggettabili alle ordinarie regole di affidamento che riguardano tutte le amministrazioni aggiudicatici, tra le quali gli enti pubblici territoriali (v. comma 25, art. 3, codice dei contratti pubblici).

A tali gare possono quindi partecipare solo i soggetti indicati all'art. 34 del codice in possesso dei necessari requisiti di qualificazione previsti nei successivi articoli. Peraltro la possibilità che tali opere siano eseguite anche dai privati titolari del permesso a costruire era prevista unicamente all'art. 16 comma 2 del citato DPR, allorché l'interessato preferiva tale opzione in luogo del versamento, totale o parziale, del contributo dovuto.

Al di fuori di tale ipotesi la citata normativa non prevedeva altre possibilità per il privato di eseguire direttamente opere di urbanizzazione, potendo esso semmai concorrere alle gare nei termini e modi previsti dal codice e nei limiti in cui possieda i requisiti ivi previsti. Ora la nuova formulazione della lett. g) del comma 1 dell'art. 32 del codice citato che sostanzialmente abroga implicitamente il comma 2 dell'art. 16 del DPR 380/01, rende obbligatoria comunque l'effettuazione di una gara con le modalità previste dall'art. 55, sia per le opere di urbanizzazione primarie che secondarie, sopra o sottoglia.

Pertanto si è dell'avviso che allo stato vigente della normativa il privato titolare del permesso a costruire non possa più realizzare le opere di urbanizzazione a prescindere se rinunci o meno al diritto allo scomputo, poiché, come anzidetto, solo in occasione dell'esercizio di tale diritto la normativa previgente consentiva tale possibilità, possibilità di norma preclusa dalla natura ritenuta pubblica degli interventi di urbanizzazione da eseguire.

D'altronde non si capirebbe bene nemmeno l'interesse del privato ad eseguire tali opere oltre al pagamento del contributo concessorio, il che infatti determinerebbe un doppio e non dovuto sacrificio economico per lo stesso mentre per l'amministrazione l'eventualità prospettata potrebbe apparire in realtà dettata da intenti elusivi della normativa vigente per far eseguire ad un privato opere pubbliche senza seguire le regole concorsuali e procedimentali in genere dettate per tutti gli affidamenti pubblici.


Fonte: ANCITEL

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