Il Consiglio nazionale degli ingeneri con la
circolare n. 175
del 22 ottobre scorso inviata ai Consigli degli Ordini ed alle
Federazioni e/o Consulte regionali degli ingeneri ha trasmesso la
risposta pervenuta da parte della Direzione Generale della
Giustizia Civile del Ministero della Giustizia sulla questione
delle domande di iscrizione in un ulteriore settore della medesima
sezione dell’albo da parte di soggetti privi del corrispondente
titolo di studio.
La Direzione Generale del Ministero della Giustizia ha risposto
precisando che gli ingegneri iscritti in un settore dell’Albo
possono chiedere l’iscrizione ad altro settore della
medesima sezione
soltanto se sono in possesso del titolo
accademico previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e, pertanto gli
ordini provinciali devono procedere alla cancellazione di coloro
che sono stati iscritti soltanto in base al superamento dell’esame
di stato ma in assenza del corrispondente titolo di studio.
Tutto nasce dalle richieste di numerosi ordini provinciali che si
erano rivolti al Consiglio nazionale, sollecitandone l’intervento
per sapere come comportarsi di fronte a siffatte situazioni, dopo
la
pronuncia del TAR Puglia, sezione di Lecce del 4 dicembre
2007, n. 4154 che spiegavano nella loro sentenza che
“l’articolo 47, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 non detta una
disciplina esaustiva per i passaggi intersettoriali degli
ingegneri, ma si limita unicamente a prevedere le modalità
(semplificate) dell’esame di stato che dovranno sostenere gli
ingegneri iscritti in un settore che richiedano l’iscrizione a un
altro settore della stessa sezione, non escludendo assolutamente
(espressamente o implicitamente) la necessità del possesso del
propedeutico corrispondente titolo di studio accademico prescritto
dalla norma generale contenuta nell’articolo 3 del D.P.R.
328/2001”.
Il Consiglio nazionale degli Ingeneri, condividendo in toto le
argomentazioni del giudice amministrativo e rigettando l’opposta
tesi sostenuta da alcune Università aveva richiesto un
pronunciamento delle Autorità ministeriali competenti che con una
nota datata 13 ottobre 2008 condivide il parere del TAR Puglia e
precisa, ancora una volta che gli ingegneri già iscritti in un
settore che richiedono l’iscrizione ad altro settore della medesima
Sezione dell’albo
non possono essere iscritti se non possiedono
il titolo accademico previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n.
380/2001 anche se hanno superato l’esame di Stato.
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