Il contratto preliminare, stipulato per il successivo contratto
definitivo per il trasferimento di un terreno agricolo, non rientra
nel regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 228 del
2001, ma è soggetto alla registrazione in termine fisso con
l'applicazione dell'imposta in misura fissa di registro. La
disposizione contenuta nel contratto preliminare, che prevede la
corresponsione del pagamento di una somma a titolo di caparra
confirmatoria, è soggetta, invece, all'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento.
Questo in sintesi il contenuto della risoluzione 407/E dello scorso
30 ottobre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto
al quesito posto da un contribuente circa l'applicazione
dell'imposta di registro su un contratto preliminare stipulato per
il successivo trasferimento di un terreno agricolo. Il quesito
nasceva dall'interpretazione dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
Conservazione
dell'integrità aziendale, il quale, al comma 2, prevede che:
"Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a
coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a
coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci
anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97
".
Per rispondere al quesito, l'Agenzia ha ripreso l'articolo 5 bis
della legge 31 gennaio 1994, n. 97 a cui fa riferimento l'articolo
5-bis del D.Lgs. n. 228 del 2001), al comma 1 dispone, tra l'altro,
che:
"Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a
qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad
imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a
costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un
periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta
di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere
…", mentre il successivo comma 2 prevede che
"In caso di
violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle
imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50
per cento delle imposte dovute."
In riferimento a comma 1, art. 5-bis, legge 97/1994, l'Agenzia ha
puntualizzato che l'agevolazione riguarda l'esenzione dell'imposta
di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere
ma solo per gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo posti in
essere. Ma tra i predetti atti, non vi rientra anche il contratto
preliminare in quanto esso non produce effetti traslativi, bensì
solo effetti obbligatori.
Ne consegue che il contratto preliminare è soggetto all'obbligo di
registrazione in termine fisso, ossia entro 20 giorni dalla data
della sua stipula, e che per la sua registrazione è dovuta
l'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00. Inoltre,
alla caparra confirmatoria dovuta si deve applicare l'imposta
proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento.
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