NUOVE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

04/11/2008

Definite le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le società personali e gli imprenditori individuali.
Lo scorso 28 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 60/E che illustra gli effetti della riforma sulla determinazione della base imponibile Irap per le società commerciali di persone e per gli imprenditori individuali (di seguito soggetti IRPEF).

Secondo la disciplina in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti IRPEF erano tenuti a determinare la base imponibile IRAP secondo gli stessi criteri enunciati all'articolo 5 del decreto 446/1997 (decreto IRAP), validi anche per le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti IRES). Per effetto della riforma prevista dalla legge Finanziaria per il 2008 (art. 1 commi da 50 a 52), dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, sono state effettuate alcune modifiche al fine di:
  • da un lato, restringere l'ambito applicativo dell'articolo 5 del decreto IRAP alle sole società di capitali ed agli enti ad esse equiparate, disponendo, altresì, diversamente dal passato, che per tali soggetti i componenti positivi e negativi del valore della produzione rilevano secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa;
  • dall'altro, ricondurre le imprese individuali e le società di persone nel disposto del nuovo articolo 5-bis del decreto IRAP previsto dall'art. 1 comma 50 della nuova legge finanziaria.
Di seguito l'art. 5-bis:
Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali. - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)(società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico) la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

Per suddetti soggetti IRPEF tale disposizione, nel prevedere che la base imponibile Irap debba essere modellata sulla base delle medesime regole di determinazione rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, conferma un sistema sostanzialmente simile a quello contemplato nell'articolo 5 del decreto IRAP. Lo stesso articolo 5-bis prevede tuttavia che i predetti soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria possano optare per l'applicazione della disciplina prevista per le società di capitali e per gli enti commerciali di cui al rivisitato articolo 5 del decreto IRAP.

L'art. 5-bis individua i componenti del valore della produzione e i costi di produzione che assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle società di persone e delle imprese individuali. Detti componenti assumono rilievo ai fini dell'Irap secondo le medesime regole valevoli per la determinazione del reddito d'impresa.

A tal fine non si applicano, pertanto, i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti positivi e negativi previsti dai principi contabili in materia di formazione del bilancio, come invece previsto dall'articolo 5 per i soggetti IRES.

L'articolo 5-bis, comma 1, prevede, quindi, che la base imponibile dell'imposta è data dalla differenza tra:
  • la somma dei ricavi d'esercizio tipici di cui al comma 1, lettere a), b), f) e g) dell'articolo 85 del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del Tuir; e,
  • la somma dei costi d'esercizio delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali.
La circolare dell'Agenzia esplicita nel dettaglio le modalità di determinazione del valore della produzione ed con particolare attenzione a:
  • Ricavi
  • Plusvalenze e minusvalenze
  • Variazione delle rimanenze finali
  • Costi della produzione
  • Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
  • Costi per servizi
  • Costi per ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali o immateriali


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