Definite le nuove modalità di determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le
società personali e gli imprenditori individuali.
Lo scorso 28 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la
circolare 60/E che illustra gli effetti della riforma sulla
determinazione della base imponibile Irap per le società
commerciali di persone e per gli imprenditori individuali (di
seguito soggetti IRPEF).
Secondo la disciplina in vigore prima delle modifiche apportate
dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e fino
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti IRPEF
erano tenuti a determinare la base imponibile IRAP secondo gli
stessi criteri enunciati all'articolo 5 del decreto 446/1997
(decreto IRAP), validi anche per le società di capitali e gli enti
commerciali (soggetti IRES). Per effetto della riforma prevista
dalla legge Finanziaria per il 2008 (art. 1 commi da 50 a 52), dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
sono state effettuate alcune modifiche al fine di:
- da un lato, restringere l'ambito applicativo dell'articolo 5
del decreto IRAP alle sole società di capitali ed agli enti ad esse
equiparate, disponendo, altresì, diversamente dal passato, che per
tali soggetti i componenti positivi e negativi del valore della
produzione rilevano secondo i criteri di corretta qualificazione,
imputazione temporale e classificazione previsti dai principi
contabili adottati dall'impresa;
- dall'altro, ricondurre le imprese individuali e le società di
persone nel disposto del nuovo articolo 5-bis del decreto IRAP
previsto dall'art. 1 comma 50 della nuova legge finanziaria.
Di seguito l'art. 5-bis:
Determinazione del valore della produzione netta delle
società di persone e delle imprese individuali. - 1. Per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)(società in
nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo
unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di
cui all'articolo 51 del medesimo testo unico)
la base
imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle
variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del
medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime,
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi,
dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei
beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le
spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite
su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base
a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore
della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole
di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli
per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta
personale.
Per suddetti soggetti IRPEF tale disposizione, nel prevedere che la
base imponibile Irap debba essere modellata sulla base delle
medesime regole di determinazione rilevanti ai fini delle imposte
sui redditi, conferma un sistema sostanzialmente simile a quello
contemplato nell'articolo 5 del decreto IRAP. Lo stesso articolo
5-bis prevede tuttavia che i predetti soggetti IRPEF in regime di
contabilità ordinaria possano optare per l'applicazione della
disciplina prevista per le società di capitali e per gli enti
commerciali di cui al rivisitato articolo 5 del decreto IRAP.
L'art. 5-bis individua i componenti del valore della produzione e i
costi di produzione che assumono rilievo ai fini della
determinazione della base imponibile Irap delle società di persone
e delle imprese individuali. Detti componenti assumono rilievo ai
fini dell'Irap secondo le medesime regole valevoli per la
determinazione del reddito d'impresa.
A tal fine non si applicano, pertanto, i criteri di corretta
qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei
componenti positivi e negativi previsti dai principi contabili in
materia di formazione del bilancio, come invece previsto
dall'articolo 5 per i soggetti IRES.
L'articolo 5-bis, comma 1, prevede, quindi, che la base imponibile
dell'imposta è data dalla differenza tra:
- la somma dei ricavi d'esercizio tipici di cui al comma 1,
lettere a), b), f) e g) dell'articolo 85 del Tuir, e delle
variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del
Tuir; e,
- la somma dei costi d'esercizio delle materie prime, sussidiarie
e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei
canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali
materiali ed immateriali.
La circolare dell'Agenzia esplicita nel dettaglio le modalità di
determinazione del valore della produzione ed con particolare
attenzione a:
- Ricavi
- Plusvalenze e minusvalenze
- Variazione delle rimanenze finali
- Costi della produzione
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- Costi per servizi
- Costi per ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria
dei beni strumentali materiali o immateriali
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