NO DEL CONSIGLIO DI STATO

05/11/2008

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 517522 dello scorso 22 ottobre ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo per le Marche n. 203/2003 emessa in data 31 marzo 2003 con cui veniva respinto il ricorso del Comune di Force che impugnava la delibera n. 149 del 29/5/2002 con cui il Consiglio dell’Autorità per i Lavori Pubblici aveva accertato profili di illegittimità nell’affidamento di incarichi di progettazione e di direzioni di lavori ad un libero professionista, responsabile del procedimento legato al Comune da rapporto di lavoro autonomo assimilabile nella sostanza a quello di dipendente (collaborazione coordinata e continuativa) ed affermato che la stessa Amministrazione non aveva operato in conformità alle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del D.P.R. 554/1999 con riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza nelle procedure di selezione dei soggetti esterni, censurando pertanto il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza delle norme in materia di affidamento di servizi di ingegneria.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR precisando quanto segue:
  • il Comune aveva conferito ad un architetto, estraneo ai suoi ruoli, l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, con il compito di istruire le pratiche di competenza dell’Ufficio, con firma degli atti compresi quelli a rilevanza esterna, la redazione di progettazioni, stime e quant’altro necessario per il suo funzionamento, con assunzione di responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento finale;
  • l’incarico, per sua natura a termine, era stato più volte prorogato;
  • il Comune aveva poi affidato allo stesso architetto, di solito congiuntamente ad altri professionisti, incarichi di progettazione e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa professionale vigente.
Il Consiglio di Stato ha, anche, ricordato che:
  • in base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti potevano affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione.
  • i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria;
  • la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale;
  • gli incarichi interni vengono affidati qualora venga riscontrata l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 17, quarto comma, della legge 109 e sono retribuiti secondo la disciplina di cui all’art. 18.
Nel caso di specie il Comune appellante aveva affidato ad un professionista incardinato, sebbene a termine, nella propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla struttura.
Il Comune ha quindi confuso i due regimi, giungendo ad affidare contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne alla gestione della propria struttura.
D’altra parte anche l’Autorità per i lavori pubblici con la citata deliberazione n. 149 del 29 maggio 2002 aveva affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti di un professionista interno all’amministrazione deve avvenire nel rispetto della normativa dettata per l’affidamento dei suddetti incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti.

A cura di Paolo Oreto


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