Il
Consiglio di Stato con
sentenza n. 517522 dello
scorso 22 ottobre ha confermato la sentenza del Tribunale
amministrativo per le Marche n. 203/2003 emessa in data 31 marzo
2003 con cui veniva respinto il ricorso del
Comune di Force
che impugnava la delibera n. 149 del 29/5/2002 con cui il Consiglio
dell’
Autorità per i Lavori Pubblici aveva accertato profili
di illegittimità nell’affidamento di incarichi di progettazione e
di direzioni di lavori ad un libero professionista, responsabile
del procedimento legato al Comune da rapporto di lavoro autonomo
assimilabile nella sostanza a quello di dipendente (collaborazione
coordinata e continuativa) ed affermato che la stessa
Amministrazione non aveva operato in conformità alle norme della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del D.P.R. 554/1999 con
riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza
nelle procedure di selezione dei soggetti esterni, censurando
pertanto il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza
delle norme in materia di affidamento di servizi di ingegneria.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR precisando
quanto segue:
- il Comune aveva conferito ad un architetto, estraneo ai suoi
ruoli, l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
Settore Lavori Pubblici, con il compito di istruire le pratiche di
competenza dell’Ufficio, con firma degli atti compresi quelli a
rilevanza esterna, la redazione di progettazioni, stime e
quant’altro necessario per il suo funzionamento, con assunzione di
responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento finale;
- l’incarico, per sua natura a termine, era stato più volte
prorogato;
- il Comune aveva poi affidato allo stesso architetto, di solito
congiuntamente ad altri professionisti, incarichi di progettazione
e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa
professionale vigente.
Il Consiglio di Stato ha, anche, ricordato che:
- in base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le
stazioni appaltanti potevano affidare gli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori a propri dipendenti ovvero a
professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi
di affidamento e quanto alla remunerazione.
- i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati
secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali
possono partecipare tutti i soggetti in possesso della
qualificazione necessaria;
- la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali
vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale;
- gli incarichi interni vengono affidati qualora venga
riscontrata l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 17, quarto
comma, della legge 109 e sono retribuiti secondo la disciplina di
cui all’art. 18.
Nel caso di specie il Comune appellante aveva affidato ad un
professionista incardinato, sebbene a termine, nella propria
struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo
il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla
struttura.
Il Comune ha quindi confuso i due regimi, giungendo ad affidare
contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è
propria nell’ambito delle decisioni interne alla gestione della
propria struttura.
D’altra parte anche l’Autorità per i lavori pubblici con la citata
deliberazione n. 149 del 29 maggio 2002 aveva affermato che
l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei
confronti di un professionista interno all’amministrazione deve
avvenire nel rispetto della normativa dettata per l’affidamento dei
suddetti incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono
essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei
dipendenti.
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