La
Corte di Cassazione con
sentenza n. 24729 del 7
ottobre scorso ha affermato che il costruttore-venditore
assolve quanto dovuto ai fini dell’
agibilità dell’immobile
promesso in vendita offrendo la documentazione attestante la
regolare presentazione dell’istanza e la prova del decorso del
termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 4
del d.P.R. n. 425 del 1994.
La sentenza, di fatto, specifica che l’esistenza dei requisiti di
abitabilità o di agibilità di un immobile, nel caso di inerzia
della pubblica amministrazione, possono essere accertati anche nel
corso di una causa civile ed, infatti, i giudici hanno precisato
che la regolare presentazione dell’istanza di abitabilità o di
agibilità, la sussistenza dei requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari può essere dichiarata del giudice dopo un
accertamento tecnico.
. I giudici hanno precisato che in tema di abitabilità di immobili
oggetto di compravendita, qualora si sia formata la fattispecie di
assenso delineata dall’articolo 4 del D.P.R. n. 425/1994, il
costruttore-venditore che, al momento del rogito o anche nel corso
del giudizio, offra la documentazione attestante la regolare
presentazione dell’istanza e il decorso del tempo ha assolto quanto
dovuto ai fini dell’abitabilità dell’immobile promesso in
vendita.
Sorge, tuttavia, a suo carico l’onere, a richiesta del notaio
rogante o dell’aqcuirente, di comprovare che l’istanza sia stata
presentata con il dovuto corredo documentale.
Nella sentenza è stato aggiunto, anche, che la mancanza del
certificato di abitabilità o di agibilità non determina la nullità
di una eventuale compravendita dovendo essere verificata
l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione alla
commerciabilità del bene.
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