SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

05/11/2008

La Corte di Cassazione con sentenza n. 24729 del 7 ottobre scorso ha affermato che il costruttore-venditore assolve quanto dovuto ai fini dell’agibilità dell’immobile promesso in vendita offrendo la documentazione attestante la regolare presentazione dell’istanza e la prova del decorso del termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994.
La sentenza, di fatto, specifica che l’esistenza dei requisiti di abitabilità o di agibilità di un immobile, nel caso di inerzia della pubblica amministrazione, possono essere accertati anche nel corso di una causa civile ed, infatti, i giudici hanno precisato che la regolare presentazione dell’istanza di abitabilità o di agibilità, la sussistenza dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari può essere dichiarata del giudice dopo un accertamento tecnico.

. I giudici hanno precisato che in tema di abitabilità di immobili oggetto di compravendita, qualora si sia formata la fattispecie di assenso delineata dall’articolo 4 del D.P.R. n. 425/1994, il costruttore-venditore che, al momento del rogito o anche nel corso del giudizio, offra la documentazione attestante la regolare presentazione dell’istanza e il decorso del tempo ha assolto quanto dovuto ai fini dell’abitabilità dell’immobile promesso in vendita.
Sorge, tuttavia, a suo carico l’onere, a richiesta del notaio rogante o dell’aqcuirente, di comprovare che l’istanza sia stata presentata con il dovuto corredo documentale.

Nella sentenza è stato aggiunto, anche, che la mancanza del certificato di abitabilità o di agibilità non determina la nullità di una eventuale compravendita dovendo essere verificata l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione alla commerciabilità del bene.

A cura di Paolo Oreto


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