In un appalto concorso è logico che le varianti migliorativa,
inserite durante la progettazione definitiva ed esecutiva, possano
determinare un'attenuazione degli oneri di sicurezza rispetto
all'importo riportato nel progetto preliminare messo a
concorso.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 4378 dello
scorso 17 settembre, mediante la quale i giudici del Consiglio di
Stato hanno ribaltato una sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale che aveva accolto il ricorso contro l'aggiudicazione di
un appalto concorso ad un Consorzio che aveva effettuato un ribasso
degli oneri di sicurezza.
Secondo i giudici del TAR, il Consorzio andava escluso dalla
procedura avendo offerto un prezzo pari ad euro 3.340.204,18 a
fronte di una base d'asta che, seppur indicativamente individuata,
dal bando, in euro 3.351.945,03, andava depurata degli oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, stabiliti in euro 100.558,35.
Secondo il TAR la base d'asta, non soggetta a rialzo, doveva essere
di euro 3.251.386,68. Ed inoltre, viene contestato il fatto che il
consorzio aggiudicatario aveva effettato un ribasso sugli oneri di
sicurezza.
Ma i giudici di Palazzo Spada, disattendendo quanto afferma in
primo grado, hanno, innanzitutto, ricordato quanto scritto nel
bando ovvero:
"l'importo globale a base d'asta è stabilito in €
3.351.945,03, comprensivo …, degli oneri della sicurezza pari ad €
100.558,35,…. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto
all'importo globale a base d'asta come sopra stabilito."
La puntuale individuazione dell'importo globale a base d'asta,
nonché di alcune voci che lo compongono, tra cui gli oneri per la
sicurezza, ed il riferimento a tale importo globale, nel divieto di
presentazione di offerte in aumento, non giustifica alcuna diversa
interpretazione che non sia quella riveniente dal significato
letterale delle parole, in base al quale, nel computo della base
d'asta complessiva non è consentito espungere il valore degli oneri
di sicurezza (i quali sono, invece, espressamente inclusi).
Ne discende che l'impresa aggiudicataria non ha violato la
prescrizione del bando che vietava le offerte in aumento, avendo
presentato un offerta economica pari ad € 3.340.204,18, a fronte di
una base d'asta complessiva di € 3.351.945,03.
Per quanto riguarda il ribasso degli oneri di sicurezza, rispetto
al valore indicato dalla Stazione appaltante negli atti indittivi,
i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il bando indicava
come presunto l'importo individuato quale basa d'asta (comprensiva
anche degli oneri di sicurezza), rimettendo al singolo offerente la
definizione di tale importo in fase di stesura del progetto
esecutivo.
Ciò era certamente giustificato dalla peculiarità della procedura
in questione (appalto-concorso da aggiudicarsi all'offerta
economicamente più vantaggiosa) che affida al concorrente la
stesura della progettazione definitiva ed esecutiva.
In tali procedure, è logico che gli oneri relativi alla sicurezza
vadano rapportati a tali progetti in corso di redazione, potendosi,
dunque, verificare che le varianti migliorative, inserite durante
la progettazione definitiva ed esecutiva, possano determinare
un'attenuazione degli oneri stessi rispetto all'importo
indicativamente riportato nel progetto preliminare messo a
concorso.
In definitiva, l'indicazione nell'offerta di oneri per la sicurezza
in misura inferiore rispetto a quanto indicativamente specificato
dagli atti indittivi non si traduce in un inammissibile ribasso
relativamente agli oneri stessi, bensì in una concreta
determinazione di essi conforme alla loro incidenza effettiva,
ragguagliata ai contenuti specifici dell'offerta.
Spetta, poi, ovviamente alla commissione incaricata di valutare le
offerte (tecniche ed economiche) verificare la congruità, tra
l'altro, anche degli oneri di sicurezza individuati dalle singole
partecipanti.
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