BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI AGGIORNATO AL 24 OTTOBRE 2008

06/11/2008

Sul sito dell’ANCE è stato pubblicato il Bollettino delle Leggi Regionali n. 10 aggiornato al 24 ottobre 2008. Di seguito vengono riportate le principali.

Friuli Venezia Giulia (LR n. 12 del 21 ottobre 2008 “Integrazioni e modifiche alla LR 5/2007 riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”- BUR n.43 del 22/10/2008)
La legge apporta alcune modifiche e integrazioni alla LR 5/2007.
Per quanto riguarda i certificati di regolarità contributiva in edilizia la norma è stata completamente riscritta. Prima era previsto che i soggetti in possesso di titolo abilitativo edilizio dovessero inviare al Comune competente, con cadenza semestrale e per il periodo di validità del titolo abilitativo medesimo, copia del certificato di regolarità contributiva. Adesso il nuovo art.41 stabilisce che i soggetti in possesso del titolo abilitativo trasmettono al Comune, prima dell’inizio dei lavori, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 90 co.9 lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori.

È stato introdotto il comma 1 bis dell’art.48 con il quale sono specificati gli interventi che rientrano nella categoria dell’attività edilizia libera e per i quali pertanto non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio. Essi sono: gli scavi per gli interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente; le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica ecc., le pertinenze di edifici esistenti, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20 metri cubi ecc.

Per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica i Comuni ritenuti competenti sono tenuti ad applicare la procedura transitoria di cui all’art.159 del D.Lgs. 42/2004 fino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale.

La giunta regionale previa verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art.146 co.6 del D.Lgs.42/2004 stabilisce i Comuni delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

Umbria (DCR n. 257 del 16 settembre 2008 “Piano triennale per l’edilizia residenziale pubblica 2008-2010”- BUR n.45 dell’8/10/2008 )
Per l’attuazione degli interventi compresi nel Piano triennale 2008/2010 di edilizia residenziale pubblica le risorse che saranno utilizzate derivano da:
  • l’Accordo di Programma che la Regione, come le altre, ha stipulato con il Ministero delle Infrastrutture nell’ottobre 2001, a seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 2/3/2000, modificata ed integrata in data 18/10/2007;
  • economie derivanti dalla programmazione realizzata ai sensi delle normative anteriori alla Legge 23/03;
  • risorse attribuite alla Regione nel 2005 e nel 2006 dalla Cassa DD.PP:, relative ai rientri dei mutui contratti dai Comuni per l’acquisizione ed urbanizzazione delle aree, ai sensi dell’art. 5 della legge 179/92;
  • le economie accertate con D.G.R n. 523 del 12/05/2008, pari a Euro 17.315.296 corrispondenti a risorse programmate e non utilizzate nel precedente Triennio.
Gli interventi da attuare in via prioritaria riguardano l’incremento di alloggi in locazione, sia a canone sociale (solo ad opera delle Ater) che concordato (in questo caso anche le imprese potranno essere soggetti attuatori), ai quali si può affiancare una nuova tipologia, che consenta di ottenere maggiori risultati con risorse inferiori utilizzando finanziamenti per ridurre il costo dell’affitto, favorendo, contemporaneamente, l’incontro tra i proprietari privati di alloggi da concedere in locazione e i nuclei familiari in condizioni di bisogno abitativo.

Per quanto riguarda gli anziani e gli studenti universitari dal momento che gli interventi messi in campo nel precedente triennio relativi al recupero di alloggi di proprietà privata da locare a studenti universitari e al recupero di alloggi di proprietà di anziani autosufficienti non hanno sortito gli effetti sperati, nell’ambito del nuovo Piano, piuttosto che incentivare l’iniziativa privata, è stato programmato di intervenire con la realizzazione di strutture in locazione permanente dedicate specificatamente a tali finalità.

Elemento fondamentale che dovrà caratterizzare gli interventi previsti dal Piano riguarda la sostenibilità ambientale degli edifici realizzati o recuperati.

Le imprese di costruzione che intendono partecipare all’attuazione del Piano dovranno possedere i seguenti requisiti di qualificazione:
  • non essere soggetti alle procedure concorsuali;
  • essere in regola con le vigenti disposizione in materia di contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile);
  • essere in possesso di attestazione rilasciata dalla S.O.A. (Società Organismi di attestazione) per categoria e classifica adeguata, per un importo almeno pari al costo totale dell’intervento.
prov. Aut. Bolzano (DPP n. 32 del 7 luglio 2008 ‘‘Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi”- suppl. n.2 al BU n.36 del 2/9/08 )
Il regolamento disciplina la realizzazione di insediamenti d’interesse pubblico, l’esercizio di attività di prestazione di servizi e commerciali, la realizzazione di alloggi di servizio, le assegnazioni di immobili e la revoca delle stesse, l’utilizzazione temporanea di aree, relativamente alle zone per insediamenti produttivi.

Nelle zone per insediamenti produttivi di cui all’art.44 della LP 13/1997 non è ammessa la realizzazione di esercizi ricettivi eccezione fatta per gli esercizi ricettivi in comuni con più di 30.000 abitanti espressamente previsti nel piano di attuazione.

Si ricorda che l’art. 44 della LP 13/1997 stabilisce che le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, e in zone produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia.

Le zone produttive sono destinate all’insediamento d’imprese industriali, artigianali, di attività di prestazione di servizio e di commercio all’ingrosso per l’esercizio delle rispettive attività aziendali. Nelle zone produttive, inoltre, enti senza scopo di lucro possono svolgere attività di formazione e di aggiornamento e possono essere realizzati anche insediamenti d’interesse pubblico.

Il piano di attuazione può prevedere che al massimo il 25% della cubatura ammissibile, (il 40% nei comuni con più di 30.000 abitanti) possa essere destinato ad attività del settore terziario. Se il piano di attuazione non prevede la relativa percentuale, non può essere esercitata alcuna attività di prestazione di servizio.

L’art. 4 del regolamento stabilisce che il piano di attuazione individui il numero massimo degli alloggi realizzabili nella zona per insediamenti produttivi. L’ente competente per le zone produttive decide, anche nell’ambito delle procedure per l’insediamento, chi può costruire alloggi di servizio, qualora ciò non sia già stato sufficientemente definito dal piano d’attuazione.

Se non è possibile assegnare il diritto di proprietà o se l’ente assegnante non lo ritiene opportuno in considerazione dell’attività che l’assegnatario intende svolgere e delle previsioni in merito all’utilizzo dell’immobile, gli immobili sono assegnati con diritto di superficie, in affitto o in concessione. La durata del diritto di superficie, del contratto di affitto o della concessione è stabilita nella delibera di assegnazione sulla base di quanto concordato con l’assegnatario.

Puglia (LR n. 31 del 21/10/08 ‘‘Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”- BUR n. 167 del 24/10/08)
La legge recepisce la norma di principio contenuta nella Legge 239/2004 finalizzata a porre a disposizione delle regioni un ulteriore strumento di natura negoziale da utilizzare per le iniziative nel settore energetico quello degli accordi volontari.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la DIA ma solamente in alcuni casi specifici tra i quali:
  • impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali;
  • impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l’area asservita all’intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante;
  • impianti idraulici;
  • impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole.
La realizzazione di impianti fotovoltaici non è consentita:
  • nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola;
  • nelle aree protette.
Puglia (LR n. 25 del 9/10/08 ‘‘Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt”- BUR n. 162 del 16/10/08)
Premesso che le disposizioni della legge non si applicano alle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica facenti parte delle reti di trasmissione nazionale si richiamano brevemente alcune disposizioni della nuova legge relative, in particolare, al titolo abilitativo necessario per la costruzione di linee e impianti elettrici.

La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie è soggetta ad apposito procedimento autorizzatorio (v. artt. 5-6). Sono, invece, soggette alla sola denuncia di inizio lavori (art.7) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici: a) con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri (m); b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza; c) le opere accessorie ecc.

In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito all’esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia di inizio lavori.

Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell’evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.

Si considerano autorizzati, ai fini della presente legge, le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi della LR 20/2001.

La realizzazione di linee e impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività previsti dal Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001).

La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che sono destinate ad accogliere. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l’area interessata.

Veneto (DGR n. 2424 dell’8/8/2008 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006” - BUR n. 79 del 23 settembre 2008)
Alla luce delle modifiche al Codice ambientale apportate dal D.Lgs. 4/2008 la Regione Veneto interviene con la DGR 2424/2008 a chiarire alcuni aspetti documentali e procedurali.

In particolare viene precisato che la presentazione della documentazione prevista dall’articolo 186 è facoltativa in quanto necessaria esclusivamente al fine di qualificare i materiali di scavo quali sottoprodotti, pertanto:
  1. in caso di mancanza della documentazione prescritta il materiale dovrà essere gestito come rifiuto;
  2. la presentazione della suddetta documentazione non interferisce in alcun modo con le procedure di rilascio (e/o di formazione del silenzio assenso) dei provvedimenti autorizzativi in materia edilizio/urbanistica relativi a opere o interventi dai quali deriva la produzione di terre e rocce di scavo, che tendono alla verifica di tali aspetti;
  3. nessuna prescrizione riguardante l’utilizzo del materiale di scavo può essere contenuta nei provvedimenti amministrativi in materia edilizio/urbanistica del punto precedente.
Inoltre, è stato precisato che:
  • le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo si applicano ai materiali di scavo naturali e non ai materiali di origine antropica quali ad esempio: detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi, ecc.;
  • per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, anche con l’utilizzo di terre e rocce provenienti da altri siti, deve essere comunque acquisito lo specifico provvedimento amministrativo che la legge, a seconda della tipologia di intervento, prevede per consentirne la realizzazione; i provvedimenti relativi alle opere dalle quali derivano i suddetti materiali, infatti, non costituiscono titolo abilitativo per la realizzazione delle opere ove possano essere utilizzati;
  • le eventuali lavorazioni effettuate sui materiali di scavo finalizzate ad ottimizzarne l’utilizzo (quali, ad esempio: la vagliatura, il lavaggio, la riduzione volumetrica, l’essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione e la stabilizzazione geotecnica mediante trattamento a calce o cemento) non incidono sulla classificazione come sottoprodotto degli stessi in quanto non costituiscono ‘‘trattamenti o trasformazioni preliminari”indicati all’art. 186, comma 1, lett. c), bensi’lavorazioni che consentono di rendere maggiormente produttivo e tecnicamente efficace l’utilizzo di tali materiali (in sostanza si tratta delle stesse lavorazioni che si praticano sui materiali di cava proprio per ottimizzarne l’utilizzo), ferma restando la compatibilità delle frazioni ottenute con i siti di destinazione e l’integrale utilizzo della parte dei materiali destinati a riutilizzo.
Liguria (DGR n. 859 dell’18/7/2008 ‘‘Criteri per la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” - BUR n. 33 parte II del 13 agosto 2008)
Alla luce delle modifiche al Codice ambientale apportate dal D.Lgs. 4/2008 la Regione con la DGR 859/2008 ha revocato la precedente DGR 878/2006 adeguandosi cosi’alla intervenuta riscrittura dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e disciplinando i nuovi criteri per la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Tali criteri sono in particolare volti a specificare le modalità per:
  • l’accertamento della qualità delle terre e rocce da scavo;
  • la dimostrazione dell’integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo
La DGR chiarisce che la verifica del rispetto delle condizioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere garantita preliminarmente alla realizzazione degli scavi.

Al fine di garantire, come richiesto dal comma 1 lettera b) dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., la certezza dell’integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo sin dalla fase di produzione, il progetto di produzione dovrà fare sempre riferimento ad un intervento (progetto di utilizzo) approvato o da approvarsi contestualmente al progetto di produzione stesso. Il progetto di produzione può fare riferimento anche ad altri progetti di utilizzo in corso di approvazione (progetti di utilizzo alternativi).

L’accertamento della qualità dei materiali di scavo mediante indagine ambientale sul sito di produzione è sempre da prevedersi qualora gli usi, anche pregressi, del sito di produzione siano tali da ritenere possibile la contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque, e/o le caratteristiche chimico fisiche del substrato e delle coperture naturali del sito di produzione siano tali da generare rischi per la salute dell’uomo e/o alterare negativamente la qualità delle matrici ambientali interessate con riferimento al sito di utilizzo.

Ciò premesso, si stabilisce che nel caso di progetti che prevedano lo scavo di terre e rocce in:
  • siti di produzione con potenziale inquinamento del suolo superficiale,
  • siti di produzione interessati da attività potenzialmente contaminanti o
  • affioramenti delle Pietre verdi
dovrà provvedersi, preliminarmente alla procedura di VIA o AIA, ovvero precedentemente all’approvazione delle opere non soggette a VIA o AIA, ad indagini ambientali delle aree oggetto di scavo.

Sulla base degli esiti di indagini geologiche il Progettista può ridurre le indagini rispetto a quanto indicato all’allegato 1 nel caso di scavi che producano terre e rocce in volume in banco inferiore o uguale a 6.000 mc.

È ritenuto ambientalmente prioritario l’obiettivo di garantire la massima utilizzazione dei materiali di scavo. In particolare, le terre e rocce da scavo che non possano trovare utilizzo direttamente nel sito di produzione e presentino caratteristiche idonee, saranno destinate prioritariamente ai seguenti utilizzi:
  • ripascimento degli arenili;
  • opere di difesa costiera;
  • argini e opere di difesa idrogeologica;
  • lavorazioni industriali, impianti di lavorazione e/o selezione di sabbie e ghiaie e massi;
  • riqualificazione di siti estrattivi.
Fonte: ANCE

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