Sul sito dell’ANCE è stato pubblicato il Bollettino delle Leggi
Regionali n. 10 aggiornato al 24 ottobre 2008. Di seguito vengono
riportate le principali.
Friuli Venezia Giulia (LR n. 12 del 21 ottobre 2008
“Integrazioni e modifiche alla LR 5/2007 riforma dell’urbanistica e
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”- BUR n.43 del
22/10/2008)
La legge apporta alcune modifiche e integrazioni alla LR
5/2007.
Per quanto riguarda i certificati di regolarità contributiva in
edilizia la norma è stata completamente riscritta. Prima era
previsto che i soggetti in possesso di titolo abilitativo edilizio
dovessero inviare al Comune competente, con cadenza semestrale e
per il periodo di validità del titolo abilitativo medesimo, copia
del certificato di regolarità contributiva. Adesso il nuovo art.41
stabilisce che i soggetti in possesso del titolo abilitativo
trasmettono al Comune, prima dell’inizio dei lavori, unitamente
alla documentazione prevista dall’art. 90 co.9 lett. a) e b) del
D.Lgs. 81/2008, il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori.
È stato introdotto il comma 1 bis dell’art.48 con il quale sono
specificati gli interventi che rientrano nella categoria
dell’attività edilizia libera e per i quali pertanto non è
necessario alcun titolo abilitativo edilizio. Essi sono: gli scavi
per gli interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la
viabilità esistente; le opere per il raccordo degli utenti alle
reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica ecc., le
pertinenze di edifici esistenti, verande e depositi attrezzi nei
limiti di 20 metri cubi ecc.
Per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica i
Comuni ritenuti competenti sono tenuti ad applicare la procedura
transitoria di cui all’art.159 del D.Lgs. 42/2004 fino
all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano
paesaggistico regionale.
La giunta regionale previa verifica della sussistenza dei
presupposti stabiliti dall’art.146 co.6 del D.Lgs.42/2004
stabilisce i Comuni delegati all’esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio.
Umbria (DCR n. 257 del 16 settembre 2008 “Piano triennale per
l’edilizia residenziale pubblica 2008-2010”- BUR n.45
dell’8/10/2008 )
Per l’attuazione degli interventi compresi nel Piano triennale
2008/2010 di edilizia residenziale pubblica le risorse che saranno
utilizzate derivano da:
- l’Accordo di Programma che la Regione, come le altre, ha
stipulato con il Ministero delle Infrastrutture nell’ottobre 2001,
a seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 2/3/2000, modificata ed
integrata in data 18/10/2007;
- economie derivanti dalla programmazione realizzata ai sensi
delle normative anteriori alla Legge 23/03;
- risorse attribuite alla Regione nel 2005 e nel 2006 dalla Cassa
DD.PP:, relative ai rientri dei mutui contratti dai Comuni per
l’acquisizione ed urbanizzazione delle aree, ai sensi dell’art. 5
della legge 179/92;
- le economie accertate con D.G.R n. 523 del 12/05/2008, pari a
Euro 17.315.296 corrispondenti a risorse programmate e non
utilizzate nel precedente Triennio.
Gli interventi da attuare in via prioritaria riguardano
l’incremento di alloggi in locazione, sia a canone sociale (solo ad
opera delle Ater) che concordato (in questo caso anche le imprese
potranno essere soggetti attuatori), ai quali si può affiancare una
nuova tipologia, che consenta di ottenere maggiori risultati con
risorse inferiori utilizzando finanziamenti per ridurre il costo
dell’affitto, favorendo, contemporaneamente, l’incontro tra i
proprietari privati di alloggi da concedere in locazione e i nuclei
familiari in condizioni di bisogno abitativo.
Per quanto riguarda gli anziani e gli studenti universitari dal
momento che gli interventi messi in campo nel precedente triennio
relativi al recupero di alloggi di proprietà privata da locare a
studenti universitari e al recupero di alloggi di proprietà di
anziani autosufficienti non hanno sortito gli effetti sperati,
nell’ambito del nuovo Piano, piuttosto che incentivare l’iniziativa
privata, è stato programmato di intervenire con la realizzazione di
strutture in locazione permanente dedicate specificatamente a tali
finalità.
Elemento fondamentale che dovrà caratterizzare gli interventi
previsti dal Piano riguarda la sostenibilità ambientale degli
edifici realizzati o recuperati.
Le imprese di costruzione che intendono partecipare all’attuazione
del Piano dovranno possedere i seguenti requisiti di
qualificazione:
- non essere soggetti alle procedure concorsuali;
- essere in regola con le vigenti disposizione in materia di
contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa
Edile);
- essere in possesso di attestazione rilasciata dalla S.O.A.
(Società Organismi di attestazione) per categoria e classifica
adeguata, per un importo almeno pari al costo totale
dell’intervento.
prov. Aut. Bolzano (DPP n. 32 del 7 luglio 2008 ‘‘Regolamento di
esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi”- suppl. n.2 al
BU n.36 del 2/9/08 )
Il regolamento disciplina la realizzazione di insediamenti
d’interesse pubblico, l’esercizio di attività di prestazione di
servizi e commerciali, la realizzazione di alloggi di servizio, le
assegnazioni di immobili e la revoca delle stesse, l’utilizzazione
temporanea di aree, relativamente alle zone per insediamenti
produttivi.
Nelle zone per insediamenti produttivi di cui all’art.44 della LP
13/1997 non è ammessa la realizzazione di esercizi ricettivi
eccezione fatta per gli esercizi ricettivi in comuni con più di
30.000 abitanti espressamente previsti nel piano di attuazione.
Si ricorda che l’art. 44 della LP 13/1997 stabilisce che le zone
per insediamenti produttivi si distinguono in zone produttive di
interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, e in zone
produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la
Provincia.
Le zone produttive sono destinate all’insediamento d’imprese
industriali, artigianali, di attività di prestazione di servizio e
di commercio all’ingrosso per l’esercizio delle rispettive attività
aziendali. Nelle zone produttive, inoltre, enti senza scopo di
lucro possono svolgere attività di formazione e di aggiornamento e
possono essere realizzati anche insediamenti d’interesse
pubblico.
Il piano di attuazione può prevedere che al massimo il 25% della
cubatura ammissibile, (il 40% nei comuni con più di 30.000
abitanti) possa essere destinato ad attività del settore terziario.
Se il piano di attuazione non prevede la relativa percentuale, non
può essere esercitata alcuna attività di prestazione di
servizio.
L’art. 4 del regolamento stabilisce che il piano di attuazione
individui il numero massimo degli alloggi realizzabili nella zona
per insediamenti produttivi. L’ente competente per le zone
produttive decide, anche nell’ambito delle procedure per
l’insediamento, chi può costruire alloggi di servizio, qualora ciò
non sia già stato sufficientemente definito dal piano
d’attuazione.
Se non è possibile assegnare il diritto di proprietà o se l’ente
assegnante non lo ritiene opportuno in considerazione dell’attività
che l’assegnatario intende svolgere e delle previsioni in merito
all’utilizzo dell’immobile, gli immobili sono assegnati con diritto
di superficie, in affitto o in concessione. La durata del diritto
di superficie, del contratto di affitto o della concessione è
stabilita nella delibera di assegnazione sulla base di quanto
concordato con l’assegnatario.
Puglia (LR n. 31 del 21/10/08 ‘‘Norme in materia di produzione
di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni
inquinanti e in materia ambientale”- BUR n. 167 del
24/10/08)
La legge recepisce la norma di principio contenuta nella Legge
239/2004 finalizzata a porre a disposizione delle regioni un
ulteriore strumento di natura negoziale da utilizzare per le
iniziative nel settore energetico quello degli accordi
volontari.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili di piccole dimensioni, fatte salve le norme in materia
di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza,
si applica la DIA ma solamente in alcuni casi specifici tra i
quali:
- impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da
costruire, con destinazione civile, industriale, agricola,
commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a
complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili,
industriali, agricoli, commerciali;
- impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l’area
asservita all’intervento sia estesa almeno due volte la superficie
radiante;
- impianti idraulici;
- impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi,
esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli,
commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all’articolo
2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole.
La realizzazione di impianti fotovoltaici non è consentita:
- nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti
qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono
espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente
connessi all’esercizio dell’attività agricola;
- nelle aree protette.
Puglia (LR n. 25 del 9/10/08 ‘‘Norme in materia di
autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti
elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt”- BUR n. 162
del 16/10/08)
Premesso che le disposizioni della legge non si applicano alle
linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica facenti parte delle reti di
trasmissione nazionale si richiamano brevemente alcune disposizioni
della nuova legge relative, in particolare, al titolo abilitativo
necessario per la costruzione di linee e impianti elettrici.
La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le
relative opere accessorie è soggetta ad apposito procedimento
autorizzatorio (v. artt. 5-6). Sono, invece, soggette alla sola
denuncia di inizio lavori (art.7) la costruzione e l’esercizio
delle linee e degli impianti elettrici: a) con tensione nominale
superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia
superiore a 2.000 metri (m); b) in cavo sotterraneo con tensione
nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque
lunghezza; c) le opere accessorie ecc.
In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle
amministrazioni interessate, è consentito all’esercente di
costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino
a 1.000 V che si diramino da un impianto preesistente realizzato in
base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia di
inizio lavori.
Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di
manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la
sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione
dell’evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate
con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni
interessate.
Si considerano autorizzati, ai fini della presente legge, le linee
e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione sia prevista
nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi
della LR 20/2001.
La realizzazione di linee e impianti elettrici non è soggetta a
permesso a costruire o a denuncia di inizio attività previsti dal
Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001).
La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche
primarie e secondarie con strutture di fondazione è assentita in
seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che
sono destinate ad accogliere. Dette opere sono esonerate dal
pagamento del contributo di costruzione e non vengono computate nel
calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico
vigente per l’area interessata.
Veneto (DGR n. 2424 dell’8/8/2008 “Procedure operative per la
gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del
D.Lgs. 152/2006” - BUR n. 79 del 23 settembre 2008)
Alla luce delle modifiche al Codice ambientale apportate dal D.Lgs.
4/2008 la Regione Veneto interviene con la DGR 2424/2008 a chiarire
alcuni aspetti documentali e procedurali.
In particolare viene precisato che la presentazione della
documentazione prevista dall’articolo 186 è facoltativa in quanto
necessaria esclusivamente al fine di qualificare i materiali di
scavo quali sottoprodotti, pertanto:
- in caso di mancanza della documentazione prescritta il
materiale dovrà essere gestito come rifiuto;
- la presentazione della suddetta documentazione non interferisce
in alcun modo con le procedure di rilascio (e/o di formazione del
silenzio assenso) dei provvedimenti autorizzativi in materia
edilizio/urbanistica relativi a opere o interventi dai quali deriva
la produzione di terre e rocce di scavo, che tendono alla verifica
di tali aspetti;
- nessuna prescrizione riguardante l’utilizzo del materiale di
scavo può essere contenuta nei provvedimenti amministrativi in
materia edilizio/urbanistica del punto precedente.
Inoltre, è stato precisato che:
- le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo si
applicano ai materiali di scavo naturali e non ai materiali di
origine antropica quali ad esempio: detriti da demolizione, residui
di scarifica stradale, calcestruzzi, ecc.;
- per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni
e rilevati, anche con l’utilizzo di terre e rocce provenienti da
altri siti, deve essere comunque acquisito lo specifico
provvedimento amministrativo che la legge, a seconda della
tipologia di intervento, prevede per consentirne la realizzazione;
i provvedimenti relativi alle opere dalle quali derivano i suddetti
materiali, infatti, non costituiscono titolo abilitativo per la
realizzazione delle opere ove possano essere utilizzati;
- le eventuali lavorazioni effettuate sui materiali di scavo
finalizzate ad ottimizzarne l’utilizzo (quali, ad esempio: la
vagliatura, il lavaggio, la riduzione volumetrica, l’essiccazione
mediante stendimento al suolo ed evaporazione e la stabilizzazione
geotecnica mediante trattamento a calce o cemento) non incidono
sulla classificazione come sottoprodotto degli stessi in quanto non
costituiscono ‘‘trattamenti o trasformazioni preliminari”indicati
all’art. 186, comma 1, lett. c), bensi’lavorazioni che consentono
di rendere maggiormente produttivo e tecnicamente efficace
l’utilizzo di tali materiali (in sostanza si tratta delle stesse
lavorazioni che si praticano sui materiali di cava proprio per
ottimizzarne l’utilizzo), ferma restando la compatibilità delle
frazioni ottenute con i siti di destinazione e l’integrale utilizzo
della parte dei materiali destinati a riutilizzo.
Liguria (DGR n. 859 dell’18/7/2008 ‘‘Criteri per la gestione e
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” - BUR n. 33 parte II del
13 agosto 2008)
Alla luce delle modifiche al Codice ambientale apportate dal D.Lgs.
4/2008 la Regione con la DGR 859/2008 ha revocato la precedente DGR
878/2006 adeguandosi cosi’alla intervenuta riscrittura dell’art.
186 del D.Lgs. 152/2006 e disciplinando i nuovi criteri per la
gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Tali criteri sono in particolare volti a specificare le modalità
per:
- l’accertamento della qualità delle terre e rocce da scavo;
- la dimostrazione dell’integrale utilizzo delle terre e rocce da
scavo
La DGR chiarisce che la verifica del rispetto delle condizioni per
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere garantita
preliminarmente alla realizzazione degli scavi.
Al fine di garantire, come richiesto dal comma 1 lettera b)
dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., la certezza
dell’integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo sin dalla fase
di produzione, il progetto di produzione dovrà fare sempre
riferimento ad un intervento (progetto di utilizzo) approvato o da
approvarsi contestualmente al progetto di produzione stesso. Il
progetto di produzione può fare riferimento anche ad altri progetti
di utilizzo in corso di approvazione (progetti di utilizzo
alternativi).
L’accertamento della qualità dei materiali di scavo mediante
indagine ambientale sul sito di produzione è sempre da prevedersi
qualora gli usi, anche pregressi, del sito di produzione siano tali
da ritenere possibile la contaminazione del suolo, del sottosuolo e
delle acque, e/o le caratteristiche chimico fisiche del substrato e
delle coperture naturali del sito di produzione siano tali da
generare rischi per la salute dell’uomo e/o alterare negativamente
la qualità delle matrici ambientali interessate con riferimento al
sito di utilizzo.
Ciò premesso, si stabilisce che nel caso di progetti che prevedano
lo scavo di terre e rocce in:
- siti di produzione con potenziale inquinamento del suolo
superficiale,
- siti di produzione interessati da attività potenzialmente
contaminanti o
- affioramenti delle Pietre verdi
dovrà provvedersi, preliminarmente alla procedura di VIA o AIA,
ovvero precedentemente all’approvazione delle opere non soggette a
VIA o AIA, ad indagini ambientali delle aree oggetto di scavo.
Sulla base degli esiti di indagini geologiche il Progettista può
ridurre le indagini rispetto a quanto indicato all’allegato 1 nel
caso di scavi che producano terre e rocce in volume in banco
inferiore o uguale a 6.000 mc.
È ritenuto ambientalmente prioritario l’obiettivo di garantire la
massima utilizzazione dei materiali di scavo. In particolare, le
terre e rocce da scavo che non possano trovare utilizzo
direttamente nel sito di produzione e presentino caratteristiche
idonee, saranno destinate prioritariamente ai seguenti utilizzi:
- ripascimento degli arenili;
- opere di difesa costiera;
- argini e opere di difesa idrogeologica;
- lavorazioni industriali, impianti di lavorazione e/o selezione
di sabbie e ghiaie e massi;
- riqualificazione di siti estrattivi.
Fonte: ANCE
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