Con la circolare n. 3 dell'11 Aprile 2006, l'Agenzia del Territorio
fornisce direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 34-quinquies, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge
10 gennaio 2006, n. 4, aggiunto in sede di conversione dalla legge
9 marzo 2006, n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 59
dell'11/3/2006.
La norma sopra citata modifica il termine previsto dagli art. 28 e
20 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con
modificazioni con legge 11 agosto 1939, n. 1249, per quanto
concerne la presentazione delle dichiarazioni in catasto delle
unità immobiliari di nuova costruzione, di quelle che dalla
categoria delle esenti passano a quelle soggette ad imposta e per
le variazioni intervenute nelle unità immobiliari già censite.
Il nuovo termine è previsto in trenta giorni dal momento in
cui:
- - i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui
sono destinati (caso delle nuove costruzioni);
- sono stati persi i requisiti per godere dell'esenzione (caso
degli immobili esenti) o
- le variazioni si sono verificate (caso delle unità immobiliari
già censite mutate nello stato).
Risulta, quindi, notevolmente abbreviato il termine originariamente
previsto al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica la circostanza che fa insorgere l'obbligo della
dichiarazione catastale.
Inoltre, in attuazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio in data 23 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2005, n. 49, con
la presente circolare si estende la possibilità del pagamento
attraverso depositi interni precostituiti dei tributi relativi agli
atti di aggiornamento di catasto urbano (Docfa), modalità fino ad
oggi consentita solo per le ispezioni ipotecarie e le visure
catastali.
Per ogni chiarimento in merito all'applicazione specifica delle
nuove disposizioni è possibile rivolgersi agli Uffici provinciali
dell'Agenzia del Territorio.
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