L'attestazione SOA non è abilitante all'istallazione impianti prevista dal dm 37

07/11/2008

Non c'è corrispondenza tra l'attestazione SOA e i requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Questo in sintesi il contenuto della risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Camera di Commercio di Potenza riguardo la possibilità di poter disporre dell'Attestazione SOA come titolo valido per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella sua risposta, ha precisato che l'originaria disciplina che rendeva il possesso dell'attestazione SOA valevole come requisito per l'istallazione di impianti era già stata soppressa dal dl 300/2006. Allo stato attuale l'unico requisito tecnico professionale utile per l'installazione è quello previsto dall'art. 4 del DM 37/2008 pubblicato a marzo di quest'anno.

In particolare, l'art. 4 del DM 37/2008 prevede che i requisiti tecnico professionali per l'installazione d'impianti sono rappresentati dal possesso di uno dei seguenti:
  • diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore tecnico-scientifico, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  • titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  • prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti;





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