Non c'è corrispondenza tra l'attestazione SOA e i requisiti tecnico
professionali previsti dall'art. 4 del decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante
Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici.
Questo in sintesi il contenuto della risposta fornita dal Ministero
dello Sviluppo Economico alla Camera di Commercio di Potenza
riguardo la possibilità di poter disporre dell'Attestazione SOA
come titolo valido per l'installazione degli impianti all'interno
degli edifici.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella sua risposta, ha
precisato che l'originaria disciplina che rendeva il possesso
dell'attestazione SOA valevole come requisito per l'istallazione di
impianti era già stata soppressa dal dl 300/2006. Allo stato
attuale l'unico requisito tecnico professionale utile per
l'installazione è quello previsto dall'art. 4 del DM 37/2008
pubblicato a marzo di quest'anno.
In particolare, l'art. 4 del DM 37/2008 prevede che i requisiti
tecnico professionali per l'installazione d'impianti sono
rappresentati dal possesso di uno dei seguenti:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
tecnico-scientifico, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due
anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo
di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore
a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti;
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