L'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con il
parere n. 232 del 23 ottobre
scorso è intervenuta in merito all'istanza di parere presentata da
una Comunità montana con la quale ha rappresentato che l'OICE
(Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e
di consulenza tecnico-economica) ha contestato la procedura,
indetta dalla stazione appaltante, finalizzata alla costituzione di
un elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi ex art. 91
D. Lgs. n. 163/06, nonché incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici relativi a prestazioni di
importo superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000,00 €.
L'OICE ritenendo le scelte procedurali adottate nell'avviso
contestato non idonee a garantire l'osservanza dei principi di cui
all'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, aveva
chiesto alla stazione appaltante di modificare l'avviso medesimo,
nel senso di adeguarlo alla normativa, anche regolamentare,
vigente, tra cui la circolare del 16.11. 2007, n. 24734 del
Ministero delle infrastrutture, recante in oggetto "Affidamento dei
servizi di ingegneria e di architettura".
In particolare, l'Oice evienziava i seguenti profili di non
conformità dell'avviso:
- la mancata previsione di un principio di rotazione tra i
soggetti da invitare a formulare l'offerta;
- la prescrizione che la qualificazione avvenga in relazione al
numero degli incarichi espletati, senza alcun riferimento agli
importi delle prestazioni effettuate;
- la mancata previsione di fasce di importo in cui suddividere
l'elenco, nonché la mancata richiesta dei "curricula" agli
operatori economici interessati, predisposti con riferimento alle
classi, alle categorie e agli importi indicati nell'avviso;
- il riferimento, quale periodo utile per l'avvenuto svolgimento
di incarichi ai fini della qualificazione, al triennio antecedente
alla data di pubblicazione dell'avviso anziché al quinquennio, come
indicato nella circolare ministeriale citata;
- la prescrizione relativa all'integrale assolvimento nel
quinquennio degli incarichi da computare.
L'Autorità richiamando, preliminarmente, il quadro normativo di
riferimento, costituito dal combinato disposto dell'art. 91, comma
2, e dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., precisa
che la prima disposizione riguarda in modo specifico l'affidamento
degli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 € e
stabilisce che detti incarichi possono essere affidati "nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei",
mentre la seconda disposizione ha carattere generale e stabilisce
che "ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza , concorrenza, rotazione, e seleziona
almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei".
L'Autorità ricorda, poi, che, già prima della emanazione del Codice
dei contratti con la determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006 aveva
dato una serie di indicazioni operative volte ad assicurare la
corretta applicazione degli stessi principi comunitari richiamati
nelle disposizioni normative all'epoca in vigore.
In particolare, per quanto concerne la questione in argomento
l'Autorità ritiene che l'avviso relativo alla procedura di
selezione per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati
ad assumere incarichi ex art. 91 D. Lgs. n. 163/06, nonché di
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici relativi a prestazioni di
importo superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000,00 € non è
conforme alla normativa vigente perché:
- in riferimento al principio di rotazione degli incarichi,
l'aleatorietà tipica dell'operazione di sorteggio e
l'imprevedibilità degli esiti dello stesso potrebbero non garantire
in maniera adeguata la rotazione prescritta dall'art. 57, comma 6,
del Codice;
- la previsione relativa ai requisiti di capacità tecnica e
professionale non risulta conforme:
- ai criteri quantitativi che debbono informare l'accertamento
degli incarichi espletati, in quanto non viene operato alcun
riferimento all'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi
e categorie dell'opera oggetto dell'incarico (laddove il tuttora
vigente art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 554/99 - per
l'affidamento di servizi di importo inferiore a 200.000 DSP-
prescrive che tali importi devono essere stabiliti tra tre e cinque
volte l'importo globale stimato dell'intervento);
- ad un criterio di ragionevolezza in ordine all'indicazione del
periodo utile per l'avvenuto svolgimento degli incarichi, stante la
vigente previsione regolamentare di dieci e cinque anni, nonchè
l'indicazione contenuta nella circolare ministeriale di cinque
anni;
- manca la previsione della presentazione dei singoli curricula
degli offerenti in ordine alla valutazione dei requisiti minimi di
professionalità, così come previsto dalla citata determinazione n.
1/2006;
Per ultimo l'Autorità, in merito alla questione concernente la
"precettività" delle disposizioni della circolare del Ministero
delle infrastrutture, n. 24734 del 16.11. 2007, anche nei confronti
di stazioni appaltanti diverse dai Provveditorati regionali ed
interregionali alle opere pubbliche, strutture periferiche del
predetto Dicastero, si osserva che la stessa non può che costituire
un modello operativo di riferimento di "best practises".
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