Con l'articolo 93 del " Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture", in attesa di firma da parte del capo dello
Stato e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
viene riproposto l'articolo 16 della legge n. 109/1994 in tema di
livelli e contenuti della progettazione.
I commi sono 9 come quelli dell'articolo 16 e la progettazione
viene suddivisa sempre in:
- progetto preliminare;
- progetto esecutivo;
- progetto definitivo.
Anche la definizione dei tre livelli di progettazione rispecchia
quella di cui al citato articolo 16 della legge n. 109/1994 senza
alcuna modifica.
L'unico comma, adeguato alla normativa attuale è il comma 9 con cui
"l'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi
dell'articolo 15 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327" a differenza di
quanto precedentemente disposto al comma 9 della legge n. 109/1994
in cui "l'accesso. per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal
sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal
prefetto in caso di opere statali".
Con l'articolo 94 la definizione viene rinviato al regolamento la
fissazione dei livelli e dei requisiti dei progetti in materie
diverse dai lavori pubblici.
Si tratta di materia non normativamente regolata, in guisa da
demandare alla sede regolamentare la verifica dei limiti entro cui
è possibile estendere le disposizioni dettate dalla norma
precedente per i lavori pubblici.
Con gli articoli 95 e 96 vengono raccolte le disposizioni in tema
di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di
progetto preliminare, recate dagli articoli 2 ter, 2 quater, 2
quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito
nella. legge 25 giugno 2005, n. 109.
Nell'articolo 95 viene precisato che ai fini dell'applicazione
dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del nuovo
codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni
appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente
competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini
archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento,
con particolare attenzione:
- ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
- all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni,
- alla lettura della geomorfologia del territorio,
- nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.
Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione
mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero
mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7
del codice stesso e relativa disciplina regolamentare.
La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per
gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
Con l'articolo 96 viene definita, poi, la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico che si articola in due fasi
costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine
archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata
all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito
della fase precedente.
La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei
documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere a)
e b):
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in
estensione.
La procedura si conclude con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore
territorialmente competente.
© Riproduzione riservata