Il requisito della attestazione SOA deve sussistere al momento
della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per
tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'impresa
risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto. Inoltre,
non è possibile per una medesima categoria avvalersi di più di
un'impresa e non nel senso che sia precluso avvalersi di una stessa
impresa per più categorie o requisiti. Il bando di gara può
ammettere, tranne per i lavori con riferimento ad una stessa
categoria, il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA di più
imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della
peculiarità delle prestazioni.
Questo, in sintesi, il contenuto del Parere n. 227 del 9 ottobre
2008, mediante il quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture è tornata ad esprimersi
sulla verifica triennale scaduta al momento della presentazione
dell'offerta e sull'avvalimento dei requisiti in sede di gara.
Il Parere dell'Autorità è arrivato a seguito dell'istanza proposta
da un'impresa che lamentava una serie di censure relative alla
illegittimità dell'ammissione alla gara di alcune imprese, fra le
quali la società provvisoria aggiudicataria.
In particolare, l'istante segnalava la partecipazione illegittima
di diverse imprese per le seguenti motivazioni:
- la verifica triennale sull'attestazione SOA doveva essere
effettuata in data antecedente la data di scadenza di presentazione
delle offerte, ma in realtà era stata effettuata solo
successivamente;
- disattendendo le prescrizioni del bando di gara, un'impresa
aveva prodotto una copia non autenticata del certificato CCIAA e
che la stessa, per di più, era stata rilasciata da un ufficio del
Registro delle imprese diverso da quello della Provincia dove ha
sede legale l'impresa;
- avvavvalimento ai sensi dell'art.49 del Codice dei contratti di
diverse categorie in possesso dell'impresa ausiliaria.
In relazione al primo punto, l'Autorità ha ricordato che
ai
sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e
s.m., la durata dell'efficacia dell'attestato di qualificazione è
pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei
requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità
strutturale di cui all'articolo 15 bis. Almeno tre mesi prima della
scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima
SOA o con un'altra autorizzata.
Ciò premesso, se un'impresa si sottopone a verifica dopo la data di
scadenza del triennio di validità dell'attestazione, ai sensi
dell'art.15 bis del d.P.R. 34/2000 e s.m., l'impresa non può
partecipare alle gare nel periodo compreso tra la data di scadenza
del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito
positivo.
Inoltre, la revisione triennale, considerate le sue finalità e le
relative modalità di svolgimento, ha natura costitutiva, non
potendo attribuirsi ad essa un mero valore ricognitivo. Ne segue
che, decorso
inutiliter il termine per la revisione
triennale, l'attestazione non è più efficace e il concorrente resta
privo del requisito della qualificazione.
Chiaramente, la perdita del titolo di attestazione SOA inficia la
legittimità della partecipazione alla gara e, di conseguenza, la
regolarità della procedura.
Per quanto concerne il secondo punto, ove il bando richieda un
documento specificandone le caratteristiche formali (originale o
copia autenticata, identificazione dell'ufficio che lo rilascia),
la Stazione Appaltante si autovincola e deve rispettare e imporre a
tutti i partecipanti alla procedura l'osservanza delle regole della
lex specialis. Di conseguenza, la Stazione Appaltante è tenuta ad
escludere il partecipante per documentazione non conforme al bando
qualora l'adempimento formale sia richiesto a pena di
esclusione.
Infine, sulla questione avvalimento, l'Autorità ha ricordato che
l'art.49, comma 6, del Codice dispone che il concorrente
"può
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o
categoria", formula legislativa che deve essere interpretata -
contrariamente a quanto ritenuto dall'istante - nel senso che non è
possibile per una medesima categoria avvalersi di più di un'impresa
e non nel senso che sia precluso avvalersi di una stessa impresa
per più categorie o requisiti.
A conferma, è sufficiente leggere il secondo periodo della norma
considerata nella parte in cui prevede, come eccezione alla regola,
che il bando di gara può ammettere, tranne per i lavori con
riferimento ad una stessa categoria, il cumulo tra attestazioni di
qualificazione SOA di più imprese ausiliarie in ragione
dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle
prestazioni.
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