VERIFICA TRIENNALE ATTESTAZIONE SOA E AVVALIMENTO

10/11/2008

Il requisito della attestazione SOA deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto. Inoltre, non è possibile per una medesima categoria avvalersi di più di un'impresa e non nel senso che sia precluso avvalersi di una stessa impresa per più categorie o requisiti. Il bando di gara può ammettere, tranne per i lavori con riferimento ad una stessa categoria, il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni.

Questo, in sintesi, il contenuto del Parere n. 227 del 9 ottobre 2008, mediante il quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è tornata ad esprimersi sulla verifica triennale scaduta al momento della presentazione dell'offerta e sull'avvalimento dei requisiti in sede di gara.

Il Parere dell'Autorità è arrivato a seguito dell'istanza proposta da un'impresa che lamentava una serie di censure relative alla illegittimità dell'ammissione alla gara di alcune imprese, fra le quali la società provvisoria aggiudicataria.
In particolare, l'istante segnalava la partecipazione illegittima di diverse imprese per le seguenti motivazioni:
  • la verifica triennale sull'attestazione SOA doveva essere effettuata in data antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, ma in realtà era stata effettuata solo successivamente;
  • disattendendo le prescrizioni del bando di gara, un'impresa aveva prodotto una copia non autenticata del certificato CCIAA e che la stessa, per di più, era stata rilasciata da un ufficio del Registro delle imprese diverso da quello della Provincia dove ha sede legale l'impresa;
  • avvavvalimento ai sensi dell'art.49 del Codice dei contratti di diverse categorie in possesso dell'impresa ausiliaria.
In relazione al primo punto, l'Autorità ha ricordato che ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., la durata dell'efficacia dell'attestato di qualificazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15 bis. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.

Ciò premesso, se un'impresa si sottopone a verifica dopo la data di scadenza del triennio di validità dell'attestazione, ai sensi dell'art.15 bis del d.P.R. 34/2000 e s.m., l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo compreso tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo.
Inoltre, la revisione triennale, considerate le sue finalità e le relative modalità di svolgimento, ha natura costitutiva, non potendo attribuirsi ad essa un mero valore ricognitivo. Ne segue che, decorso inutiliter il termine per la revisione triennale, l'attestazione non è più efficace e il concorrente resta privo del requisito della qualificazione.

Chiaramente, la perdita del titolo di attestazione SOA inficia la legittimità della partecipazione alla gara e, di conseguenza, la regolarità della procedura.

Per quanto concerne il secondo punto, ove il bando richieda un documento specificandone le caratteristiche formali (originale o copia autenticata, identificazione dell'ufficio che lo rilascia), la Stazione Appaltante si autovincola e deve rispettare e imporre a tutti i partecipanti alla procedura l'osservanza delle regole della lex specialis. Di conseguenza, la Stazione Appaltante è tenuta ad escludere il partecipante per documentazione non conforme al bando qualora l'adempimento formale sia richiesto a pena di esclusione.

Infine, sulla questione avvalimento, l'Autorità ha ricordato che l'art.49, comma 6, del Codice dispone che il concorrente "può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria", formula legislativa che deve essere interpretata - contrariamente a quanto ritenuto dall'istante - nel senso che non è possibile per una medesima categoria avvalersi di più di un'impresa e non nel senso che sia precluso avvalersi di una stessa impresa per più categorie o requisiti.

A conferma, è sufficiente leggere il secondo periodo della norma considerata nella parte in cui prevede, come eccezione alla regola, che il bando di gara può ammettere, tranne per i lavori con riferimento ad una stessa categoria, il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni.




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