Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA
è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e
finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori di importo
superiore a euro 150.000, nonché a garantire la stazione appaltante
in ordine all'affidabilità dell'impresa certificata.
Questo, in sintesi, il contenuto del Parere n. 219 dello scorso
25settembre, mediante il quale l'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è tornata ad
esprimersi sulla dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori
di importo superiore a euro 150.000.
In particolare, il Parere del'Autorità è arrivato a seguito
dell'istanza di Parere di un'impresa che riteneva illegittima
l'aggiudicazione provvisoria di lavori di importo superiore a euro
150.000, in quanto l'impresa aggiudicataria non aveva prodotto
documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti
di capacità tecnica.
L'Autorità ha ricordato che, secondo quanto specificato dall'art. 1
del D.P.R. n. 34/2000 e sue modifiche, l'attestato di
qualificazione SOA è necessario e sufficiente a certificare la
capacità tecnica ed economico-finanziaria e, come specificato al
quarto comma:
"le stazioni appaltanti non possono richiedere ai
concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità,
procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente
titolo".
Nel caso in esame, l'impresa aggiudicataria dei lavori era in
possesso dell'attestazione SOA in corso di validità per la
categoria OG2 classifica I, come richiesto dal bando, che, dunque,
è sufficiente ad accreditare tutti i requisiti relativi alla
capacità tecnica, compresi i requisiti di direzione tecnica di cui
all'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000, il cui possesso non
può essere messo in discussione dalla stazione appaltante, cui non
competono ulteriori verifiche documentali.
La citata disposizione regolamentare, inoltre, consente che il
direttore tecnico sia lo stesso titolare dell'impresa, senza fare
eccezioni per specifiche categorie e classifiche, per cui tale
circostanza è da ritenersi ammissibile anche per la categoria OG2 e
per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, come nel
caso in esame.
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