La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, con l’allegata nota 15109/08, ha ritenuto opportuno
chiarire alcuni aspetti concernenti gli obblighi di tenuta del
libro unico del lavoro e le relative sanzioni obbligatori nel
periodo transitorio comprendente le date tra il 25 giugno 2008,
data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08 e il 18 agosto
2008.
In particolare, il dicastero ha invitato il proprio personale
ispettivo a considerare che dal 25 giugno scorso la maxisanzione
per la violazione relativa alla istituzione, esibizione e tenuta
dei libri obbligatori non è più applicabile, in quanto
abrogata.
Inoltre, è stato chiarito che nel caso in cui il libro paga,
sezione presenze, oppure il libro unico del lavoro fosse detenuto
dai consulenti del lavoro, da altri professionisti abilitati o
dagli altri soggetti di cui all’art. 1, co. 4 della L. n. 12/79,
eventuali sanzioni per l’omessa esibizione sul luogo di lavoro non
potevano essere adottate, in quanto dalla suddetta data tali
documenti potevano non essere conservati presso il luogo di lavoro.
Al riguardo, si ricorda che tale condotta può essere sanzionata
solo decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo.
Con riferimento alla nuova previsione circa la possibilità di
effettuare le registrazioni sul libro paga, sezione presenze, o sul
libro unico del lavoro, entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di riferimento, il ministero ha ricordato ai propri organi
di vigilanza che il mancato aggiornamento dei documenti entro il
termine del giorno successivo a quello di svolgimento della
prestazione lavorativa, non poteva essere sanzionato.
La nota, infine, sempre con riferimento al richiamato periodo
transitorio, fa salva la sanzione di cui all’art. 195 del DPR n.
1124/65, che prevede che ai datori di lavoro contravventori alle
disposizioni per l’omessa istituzione, esibizione e non corretta
tenuta dei libri obbligatori sia applicata un’ammenda fino ad euro
41,31 (ex lire ottantamila), salvo i casi nei quali siano stabilite
specifiche sanzioni in merito alle violazioni accertate.
Fonte: www.ance.it
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