L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con un comunicato
del Presidente datato 3 Aprile, ha chiarito che le stazioni
appaltanti, a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato, le stazioni
appaltanti dovranno trasmettere all’Autorità le comunicazioni
relative ai fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di
realizzazione dei lavori pubblici per l’esercizio di specifiche
attribuzioni connesse alla Autorità stessa entro il termine
indicato nel comunicato in data 08 giugno 2005 e che in caso di
ritardo nell’adempimento l’Autorità provvederà ad attivare il
procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 4 della legge n°
109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Tra gli obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sono ricordati
quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
- art. 24, comma 2, della Legge ed art. 8, comma 1, lett. h), del
Regolamento, relativi a "Comunicazione all’Osservatorio degli
affidamenti a trattativa privata";
- art. 89, comma 3, del Regolamento, relativo a "Comunicazione
all’Osservatorio dell’esclusione di offerte non congrue";
- art. 129, comma 11, del Regolamento, relativo a
"Comunicazione all’Autorità dei casi di consegne in ritardo o
sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse
causate";
- art. 133, comma 9, del Regolamento, relativo a
"Comunicazione all’Autorità delle sospensioni dei lavori di
durata superiore al quarto del tempo contrattuale".
Nel comunicato viene precisato, altresì, che dall’8 giugno 2005
l’Autorità ha disposto un’apposita procedura informatica di
caricamento dati per la trasmissione on-line all’Autorità stessa e
all’Osservatorio delle informazioni richieste e che ciascuna
comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti
dalla data in cui si è verificato il relativo evento.
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