L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in un parere reso
in data 11 aprile all’Oice (Associazione delle società di
ingegneria) dal Settore affari giuridici ha precisato che nelle
gare di progettazione si possono escludere, così come accade nel
settore dei lavori, le offerte dei soggetti che versano in
situazione di “collegamento sostanziale” e ciò al fine di garantire
la parc condicio tra i concorrenti.
Va chiarito che, in atto (art. 17, comma 9 della legge n.
109/1994), ma anche nel nuovo Codice (art. 90, comma 8) non esiste
una disciplina specifica che regolamenti il problema relativamente
agli incarichi di progettazione mentre esiste il divieto di
partecipare agli appalti, alle concessioni, ai subappalti ed ai
cottimi per gli affidatari degli incarichi di progettazione.
L’Autorità ha risposto ad una richiesta dell’Oice relativa al
problema di legittimità legato alla partecipazione ad una stessa
gara di due società tra professionisti delle quali una aveva una
partecipazione del 19,50% nell’altra.
L’Autorità di vigilanza ritiene che per le gare di progettazione si
possano “mutuare i principi riferibili alle ipotesi di collegamento
e controllo nella partecipazione alle gare di appalto di lavori,
applicandole in via analogica anche alla partecipazione a gare di
progettazione”.
Nel campo dei lavori, la legge n. 109/1994, da situazioni di
collegamento (di collegamento e non di controllo) non scaturiscono
automatiche esclusioni dalle gare e quindi, è necessario
controllare se il collegamento assuma rilevanza nell’ambito della
gara specifica precisando, come dice l’Autorità che lo stesso "non
comporta di per sé, necessariamente, la nascita di un autonomo
centro di interessi e la conseguente lesione della correttezza
della procedura, poiché l’appartenenza a un gruppo non implica il
formarsi di una distinta soggettività".
E’ necessario, quindi, procedere ad una valutazione sulla
possibilità che il collegamento produce effetti distorsivi sulle
gare quali quelli "di intreccio o di influenza tali da consentire
la reciproca conoscibilità delle offerte" e tali da presupporre che
vi sia "quell’unico centro di interessi che permette di affermare
l’esistenza di un collegamento sostanziale".
La stazione appaltante, quindi, anche nel caso di gare di
progettazione, "può legittimamente prevedere ipotesi di esclusioni
eventualmente legate all’esistenza di collegamento tra imprese
concorrenti" ma non l’esclusione automatica precisando che in
presenza di "indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a
ritenere che le offerte provengano da un medesimo centro
decisionale o che si tratta di offerte preventivamente conosciute,
anche se non concordate, la stazione appaltante è chiamata ad una
verifica puntuale e concreta circa la sussistenza di situazioni
distorsive della par condicio dei partecipanti alla gara di
progettazione e, in caso di riscontro positivo, all’esclusione dei
soggetti responsabili di tali collusioni".
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